Omessa motivazione sui motivi di appello autonomi: sentenza nulla (Cass. pen. Sez. III n. 12609 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello è affetta da nullità per difetto di motivazione quando ometta di esaminare i motivi di impugnazione autonomamente proposti da uno dei coimputati, soffermandosi esclusivamente su quelli sovrapponibili a quelli svolti dal coimputato. Il giudice di secondo grado ha l’obbligo di prendere in carico e di rispondere a ciascuna doglianza, anche quando essa sia stata formulata con atto di appello individualmente proposto. La mancata considerazione delle censure autonome integra la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Lucca, all’esito di giudizio abbreviato, ha giudicato due imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74/2000, condannandoli, ritenuta la continuazione, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre alle pene accessorie. Un terzo originario coimputato è stato assolto per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2023, ha confermato la decisione di primo grado. Una delle condannate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai motivi di appello autonomamente formulati, concernenti la qualifica di amministratore di fatto e l’invocata attenuante del contributo di minima importanza.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta alla Sezione III riguarda l’obbligo del giudice di appello di esaminare tutti i motivi di impugnazione, compresi quelli autonomamente proposti nell’esclusivo interesse di uno dei coimputati. Nel caso di specie, l’atto di appello della ricorrente conteneva cinque motivi: i primi e il quinto erano individualmente proposti, mentre gli altri erano comuni e sovrapponibili a quelli del coimputato.

La Corte di appello ha motivato unicamente in relazione ai motivi due, tre e quattro, sovrapponibili a quelli del coimputato, omettendo del tutto di prendere in carico le questioni poste con i motivi autonomi, numeri uno e cinque.

La Corte di cassazione ha rilevato che le censure colgono nel segno, perché la sentenza impugnata è nulla per difetto, anche grafico, di motivazione in ordine ai motivi non esaminati. Il principio affermato impone al giudice di appello di rispondere a ciascuna doglianza autonoma, non potendo limitarsi a quelle coincidenti con quelle del coimputato.

Segue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà pronunciarsi anche sulle censure omesse relative alla qualifica soggettiva e all’attenuante invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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