Prova omologazione etilometro e onere di allegazione difensiva (Cass. pen. Sez. VII n. 35141 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di provare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada solo quando l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti. Non è sufficiente, a tal fine, la mera richiesta dell’imputato di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche per richiamo, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il diniego della sospensione condizionale della pena può fondarsi su un giudizio prognostico negativo ancorato ai precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in primo grado e poi in appello, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione in ordine al funzionamento dell’etilometro, all’omessa concessione delle attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere probatorio a carico del pubblico ministero in ordine all’omologazione dello strumento e alle verifiche periodiche sorge solo in presenza di una specifica allegazione difensiva. Non basta la generica richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione e alla revisione.
Il precedente citato è Sez. IV n. 26281 del 29/05/2024, Rv. 286500, ove la Corte aveva annullato con rinvio la decisione impugnata perché, a fronte di specifiche allegazioni circa l’omissione delle verifiche annuali, non era stata esaminata l’incidenza di tale omissione sull’effettiva funzionalità dell’apparecchio.
Nel caso in esame, osserva la Corte, la difesa non ha assolto a quell’onere di allegazione, sostenendo per contro che spettasse comunque al pubblico ministero offrire la prova. Il motivo è quindi respinto.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sui precedenti penali del condannato, per fatti specifici benché risalenti, con motivazione esente da aporie logiche. La Corte richiama il principio di Sez. V n. 43952 del 13/04/2017 (dep. 22/09/2017, Rv. 271269), secondo cui il giudizio sulle generiche è sindacabile solo se contraddittorio.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha motivato il giudizio prognostico negativo richiamando i precedenti dell’imputato, per uno dei quali aveva già beneficiato della sospensione condizionale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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