Ricorso per cassazione avverso consegna in M.A.E. tardivo e inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 21911 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che dispone la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo è soggetto al termine perentorio di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, ai sensi dell’art. 22, secondo comma, legge 22 aprile 2005, n. 69. La lettura del provvedimento alle parti presenti, con motivazione contestuale e successivo deposito, integra la conoscenza legale richiesta dalla norma. Il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ove non risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
La corte di appello ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Lovanio per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di trentasette mesi di reclusione, pronunciata dal Tribunale correzionale di Lovanio per un reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata verifica dell’effettiva conoscenza del processo svoltosi in Belgio, con richiamo degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 17 e 18 legge n. 69 del 2005; la violazione dell’art. 18-bis della medesima legge, per il disconoscimento del radicamento ultra quinquennale in Italia; il rischio di espulsione verso l’Algeria dopo l’esecuzione della pena, con violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 Cost., dell’art. 3 CEDU e del divieto di refoulement.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i motivi, perché si arresta su una questione preliminare di carattere processuale: la tempestività del ricorso. La sentenza impugnata è stata depositata con motivazione contestuale e letta alle parti presenti; da tale momento decorre la conoscenza legale del provvedimento.
Il ricorso risulta trasmesso telematicamente oltre il termine perentorio di cinque giorni stabilito dall’art. 22, secondo comma, legge n. 69 del 2005, che la Corte richiama testualmente: contro la sentenza di cui all’art. 17 possono proporre ricorso per cassazione la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza.
Il termine, quindi, non decorre dalla notificazione né dal deposito della motivazione, ma dalla conoscenza legale che, nel procedimento di consegna, coincide con la lettura del dispositivo alle parti presenti. La ratio è coerente con la funzione acceleratoria del mandato di arresto europeo, che non tollera dilazioni nella definizione del procedimento di consegna.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte dispone inoltre il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa, escludendo che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
La Cancelleria è infine incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005, disposizione che regola la comunicazione della decisione agli organi competenti in materia di consegna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.