Bancarotta documentale e dolo generico: inammissibile rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. 5 n. 14948 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta di chi, pur non alterando direttamente la consistenza patrimoniale, tiene le scritture contabili con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Il relativo elemento soggettivo è costituito esclusivamente dal dolo generico, che si identifica nella coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, accompagnata dalla consapevolezza che tale irregolarità renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa, non essendo richiesto uno specifico fine di pregiudizio ai creditori. È inammissibile, perché volta a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, la censura che deduca il vizio di motivazione senza evidenziare travisamenti della prova o vizi di manifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Ragusa, aveva confermato la condanna di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose. Le condotte contestate riguardavano la gestione di società fallite: la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e la realizzazione di operazioni che avevano determinato un grave squilibrio economico, cagionandone il fallimento.
Avverso la sentenza d’appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di bancarotta documentale, contestando l’esistenza del dolo specifico e la possibilità di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. Col secondo motivo, eccepivano la mancata considerazione di una consulenza tecnica svolta in sede civile che avrebbe quantificato in misura diversa il valore dei lavori oggetto delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. In riferimento al primo motivo, ha rilevato come le doglianze fossero generiche e assertive, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella, ampia e coerente, fornita dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente risposto alle eccezioni difensive, spiegando le ragioni per cui le particolari modalità di tenuta della contabilità, come la registrazione di finanziamenti dei soci poi restituiti a terzi, incidevano sulla regolarità delle scritture e sulla loro inidoneità a ricostruire la situazione patrimoniale.
Con specifico riferimento alla questione dell’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che la bancarotta fraudolenta documentale, nella sua forma generica, non richiede il dolo specifico, ma è integrata dal dolo generico. Tale dolo consiste nella coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 2023). Quanto alla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, la Corte ha osservato che la sua esclusione era stata correttamente motivata dalla sussistenza della consapevolezza, in capo agli imputati, dello stato delle scritture.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto diretto a ottenere una rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che le censure, pur formalmente riferite ai vizi di motivazione e di violazione di legge, non evidenziavano alcuna effettiva violazione normativa né travisamenti della prova, ma si risolvevano in un non consentito sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. In particolare, la valutazione compiuta dal giudice di merito circa la non decisività della consulenza tecnica di parte civile, i cui valori erano stati dichiarati dal consulente stesso come meramente indicativi, è stata ritenuta logica e adeguatamente motivata (cfr. Sez. Un. n. 6402 del 1997 e Sez. Un. n. 18620 del 2017).
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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