Ricorso inammissibile per motivi reiterativi in tema di ricettazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32113 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della corte di merito, è inammissibile per mancanza di specificità. Il giudice di legittimità non può essere investito di una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. La circostanza attenuante della tenuità del fatto di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. deve escludersi quando il valore del bene ricettato non risulti particolarmente lieve. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 17.07.2024, aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., escludendo il riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e, con il secondo, l’erroneo mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Sul punto richiama il consolidato orientamento espresso da Sez. II n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. III n. 44882 del 18.07.2014.

Il ricorrente, osserva la Corte, non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. A sostegno richiama Sez. III n. 18521 del 11.01.2018, Sez. V n. 15041 del 24.10.2018, Sez. IV n. 1219 del 14.09.2017 e Sez. V n. 48050 del 02.07.2019.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato dati inequivoci: il possesso del mezzo, la disponibilità delle chiavi, il tentativo di dissimulare tale possesso e lo stato del motoveicolo, con numeri di matricola abrasi e targa di provenienza furtiva, a fronte di una giustificazione logicamente ritenuta non credibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene parimenti non consentito perché reiterativo e privo di confronto con la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso la modestia del valore del bene. Il Collegio fa buon uso del principio secondo cui la tenuità del fatto deve sempre escludersi quando il valore del bene ricettato non risulti particolarmente lieve, richiamando Sez. II n. 29346 del 10.06.2022 e Sez. II n. 23742 del 07.05.2024.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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