Partecipazione al sodalizio per droga anche con apporto temporaneo (Cass. pen. Sez. IV n. 35187 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede alcun atto di investitura formale, né una struttura articolata: è sufficiente un contributo funzionale all’esistenza del sodalizio in un dato momento storico. L’apporto può essere della specie più varia, si realizza in forma libera e può esaurirsi in una fase temporalmente limitata. La fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 è configurabile solo a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente fatti di lieve entità e che l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte riconducibili a quel paradigma. L’inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma sul programma delittuoso perseguito: se questo ricomprende fatti di maggiore gravità, la derubricazione è preclusa per tutti i sodali, anche per quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da un’indagine avviata nel 2014 e protratta per circa due anni, che ha portato a ipotizzare l’esistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti nei comuni di Trapani ed Erice, con canali di approvvigionamento in Calabria e nel Palermitano. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 27 aprile 2023, ha riconosciuto la responsabilità di numerosi imputati per il reato associativo e per plurimi reati-fine, escludendo la circostanza di cui al comma 4 dell’art. 74 e rigettando la richiesta di derubricazione nella fattispecie di lieve entità.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 14 maggio 2025, ha parzialmente riformato la decisione: ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ad alcuni capi, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato le pene e ha sostituito talune sanzioni accessorie. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione sette imputati, deducendo vizi di motivazione, violazioni di legge e, in via principale, la mancata riqualificazione del fatto associativo nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
Sul primo fronte la Corte ricostruisce il paradigma della partecipazione associativa. Richiamando propri precedenti, si afferma che il contributo del partecipe deve risultare funzionale all’esistenza del sodalizio in un dato momento storico e può assumere le forme più diverse: la messa a disposizione dell’immobile ove la sostanza è occultata e venduta, come pure la disponibilità stabile della propria abitazione per occultare armi. Il reato è a forma libera e la condotta costitutiva si realizza in modalità differenti, purché traduca un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo.
Quanto al dato temporale, i giudici di legittimità chiariscono che è sufficiente l’adesione e l’apporto per una fase temporalmente limitata, come nel caso della gestione di una piazza di spaccio. L’appartenenza al sodalizio può desumersi anche dalla partecipazione a un solo reato-fine, purché il ruolo svolto e le modalità dell’azione evidenzino la sussistenza del vincolo. Su questa base i ricorsi che contestavano la ritenuta partecipazione sono stati respinti: la messa a disposizione delle autovetture per le trasferte, il supporto nel reperimento del mannitolo e il contenuto delle conversazioni intercettate integrano il contributo richiesto.
Il passaggio centrale riguarda la derubricazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ribadisce che la fattispecie minore è riconoscibile solo a una duplice condizione: che i sodali abbiano programmato esclusivamente fatti di lieve entità e che l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti in quel paradigma. L’inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma sul programma delittuoso perseguito. Ne deriva che, se il programma ricomprende fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie attenuata è preclusa per tutti i sodali, compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità.
La Corte distingue espressamente questo assetto dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27727 del 2023, che riguarda la compartecipazione nel medesimo fatto storico ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e ammette una diversa colorazione del fatto per ciascun correo in ragione delle circostanze dell’azione. Nella contestazione associativa, invece, la lieve entità va riferita al programma del sodalizio, esterno e ulteriore rispetto alla condotta partecipativa.
Sul versante processuale, la Corte accoglie il ricorso dell’imputato ritenuto responsabile del reato di approvvigionamento per cui era stato identificato con un soprannome nelle intercettazioni: né la sentenza d’appello né quella di primo grado contengono una motivazione specifica sul dato identificativo, con conseguente annullamento con rinvio. Accoglie altresì il motivo sulla omessa motivazione del trattamento sanzionatorio, con annullamento limitato alla determinazione della pena. Gli altri ricorsi sono dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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