Esigenze cautelari e presunzione per reati con aggravante ex art 416-bis 1 (Cass. pen. Sez. I n. 35195 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve valutare espressamente il tempo trascorso dai fatti contestati. Tale valutazione rileva, tuttavia, solo quando l’arco temporale sia significativo e non risultino ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il mero decorso del tempo, se breve, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione, che resta operante in assenza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al precedente percorso criminale. Il vizio di motivazione non è ravvisabile quando le ragioni del superamento delle deduzioni difensive siano desumibili per implicito dalle argomentazioni adottate per risolvere altra questione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di misura cautelare per un reato satellite, viene condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni quattro di reclusione in relazione a più imputazioni, tra cui l’incendio doloso aggravato di cui al capo b). Preso atto dell’avvenuta espiazione della pena per il reato satellite, la Corte di appello dichiara la perdita di efficacia del titolo cautelare ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello respinge poi la richiesta di nuova misura cautelare per il reato di incendio, non ravvisando esigenze cautelari attuali e concrete. Su appello del Procuratore generale, il Tribunale, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., accoglie l’impugnazione. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo vizi motivazionali sulle esigenze cautelari, sulla proporzionalità della misura e sull’omessa valutazione delle deduzioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta carenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva ritenuto operante, anche per la contestazione di incendio, la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del riconoscimento in sede di cognizione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., non essendo stati allegati elementi idonei a superarla.
La Cassazione osserva che l’attualità delle esigenze cautelari non si fonda sulla sola gravità del fatto, ma soprattutto sui precedenti penali del ricorrente. Assume rilievo la condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. I giudici dell’appello cautelare hanno inoltre rilevato che la sopravvenuta inefficacia della misura applicata per il reato satellite deriva da ragioni esclusivamente processuali, e non da una rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria o delle esigenze cautelari.
Quanto al tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza, osservando come il mero decorso del tempo non sia circostanza sufficiente a superare il giudizio di pericolosità, soprattutto in assenza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al precedente percorso criminale.
La Corte richiama il principio, affermato in una propria precedente pronuncia, secondo cui, pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità. Nel caso concreto, il Tribunale non ha trascurato il decorso del tempo, ma ne ha escluso la rilevanza per la sua brevità.
Anche il secondo e il terzo motivo sono dichiarati infondati. Il Tribunale ha espresso un giudizio prognostico sfavorevole sulla capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni di una misura gradata, sulla base della sua negativa personalità, desunta dal vissuto criminale. La Corte richiama il principio secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione quando le ragioni del superamento delle deduzioni difensive siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.