Revoca della patente per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 39150 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente disposta dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è prevista come obbligatoria nell’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un sinistro stradale, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Sussiste piena autonomia tra tale disposizione e quella dell’art. 222 cod. strada, talché la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di quest’ultima, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, non incide sulla coerenza sistematica della disciplina della revoca. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., è pertanto manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti, con conseguente esclusione di alcun obbligo di motivazione rafforzata in capo al giudice che ne disponga d’ufficio l’applicazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma applicava, nei confronti dell’imputato, la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada, con pena condizionalmente sospesa e con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza con esclusivo riferimento alla sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 222 cod. strada, la mancanza di motivazione rafforzata, la violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. alla luce della sentenza n. 88 del 2019, nonché la violazione di legge con riferimento al medesimo art. 222 cod. strada. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, muovendo dal rilievo che il ricorrente incorre in un equivoco di fondo: invoca l’art. 222 cod. strada anziché l’art. 186 cod. strada, contestato nell’editto accusatorio e posto a fondamento sia della richiesta delle parti sia della decisione del giudice, che ha applicato la pena concordata e disposto la revoca della patente.
Il primo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono respinti sul presupposto della piena autonomia tra le due disposizioni. La Corte richiama il principio per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente nell’ipotesi di sinistro provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, non avendo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. strada, ad opera della sentenza n. 88 del 2019, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente (Sez. IV n. 7950 dell’11.02.2021, Rv. 280951).
Alla stregua di tali principi, la Corte reputa manifestamente infondata anche la doglianza affidata al terzo motivo, che invocava il principio di proporzionalità e di uguaglianza sulla base della medesima sentenza n. 88 del 2019.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama lo ius receptum secondo cui, in tema di patteggiamento, anche dopo la modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. IV n. 48556 del 14.11.2023, Rv. 285426). Ne consegue che alcun obbligo di motivazione rafforzata sussisteva in capo al giudice.
La Corte ribadisce, per mera completezza, che in tema di guida in stato di ebbrezza la revoca della patente è prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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