Motivazione apparente e ricorso aspecifico in materia di misure cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 35227 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che reiteri le censure già proposte e adeguatamente disattese dal giudice dell’appello cautelare. In tema di sostituzione della misura, il tribunale del riesame o dell’appello può aderire, con motivazione congrua, alle argomentazioni del provvedimento genetico, senza introdurre profili nuovi. La valutazione di inidoneità del domicilio proposto si fonda sulla sua collocazione nel medesimo contesto geografico e relazionale in cui il ricorrente è indagato per reati della stessa specie, con la conseguente permanenza del pericolo di reiterazione. Non è illogica l’affermazione sulla capacità dell’indagato di gestire, anche a distanza o tramite terzi, la commercializzazione delle refurtive, quando tra le imputazioni provvisorie figuri quella di ricettazione.

Il Fatto

Con ordinanza del 25 maggio 2026 il Tribunale di Cagliari rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di un indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, secondo comma, 624, 625 e 648 cod. pen. Il ricorso riguardava il provvedimento che aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi presso un’abitazione sita in altro comune.

Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi della violazione degli artt. 275, commi 1, 3 e 3 bis, 292, comma 2 bis e 299 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione in ordine all’incidenza del fatto nuovo sulla scelta della misura. Il nuovo domicilio, si sosteneva, era radicalmente distante dal contesto territoriale e relazionale ritenuto originariamente inidoneo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nella specie il giudice dell’appello cautelare, lungi dall’introdurre un argomento estraneo al percorso motivazionale, si era limitato ad aderire ragionatamente a quanto osservato nel provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di sostituzione.

Il Tribunale, con motivazione congrua, aveva ribadito la circostanza dirimente della collocazione del domicilio proposto in un territorio situato nel medesimo contesto — geografico e relazionale — in cui pende a carico del ricorrente un procedimento per reati della medesima specie. Parimenti logica è la rilevanza attribuita alla circostanza che quei reati sono stati contestati in concorso con un soggetto coindagato anche nel procedimento in esame.

Le censure difensive, oltre a essere reiterative, non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale circa la mancata idoneità del nuovo domicilio a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, attesa la contiguità territoriale e relazionale rispetto al luogo in cui il ricorrente è indagato per ulteriori reati. Il giudice dell’appello cautelare ha richiamato il passaggio dell’ordinanza genetica sulla particolare pervicacia del ricorrente, che avrebbe proseguito nelle attività illecite anche contestualmente alla misura disposta nei confronti del coindagato.

Priva di pregio è, infine, la censura sull’asserita inconferenza delle notazioni circa la capacità dell’indagato di gestire anche a distanza, o tramite terzi, la commercializzazione delle refurtive: tra le imputazioni provvisorie figura il delitto di ricettazione, sicché il riferimento risulta non illogicamente argomentato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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