Inammissibile il ricorso: prescrizione non maturata per improcedibilità ex art. 344-bis (Cass. pen. Sez. I n. 26012 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di primo grado pronunciata entro il termine massimo di prescrizione determina, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la cessazione definitiva del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen., con la conseguenza che opera l’improcedibilità disciplinata dall’art. 344-bis cod. proc. pen. e la prescrizione non può più maturare. Nel procedimento cartolare novellato dalla riforma Cartabia, vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti non è più prevista né per l’appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per la cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., con la conseguenza che grava sulla parte interessata l’onere di richiedere copia delle requisitorie alla cancelleria e le comunicazioni di deposito costituiscono mera cortesia, non sussistendo alcun obbligo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 gennaio 2026, ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi del 10 febbraio 2025, che aveva ritenuto il condannato responsabile di una contravvenzione in materia di armi, commessa il 25 giugno 2020.
Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la maturata prescrizione del reato, per decorso del termine massimo di cinque anni alla data del 25 giugno 2025, e la violazione dell’art. 23-bis legge n. 176/2020, per la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d’appello. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, escludendo anzitutto la maturata prescrizione. Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 13 gennaio 2021 e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, la pronuncia della sentenza di primo grado del 10 febbraio 2025 ha prodotto l’effetto previsto dall’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134/2021: la prescrizione ha cessato di decorrere definitivamente con la sentenza di primo grado.
Essendo intervenuta quest’ultima entro il termine massimo di cinque anni, assume rilievo, nella fattispecie, l’istituto dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 134/2021. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera la disciplina della legge n. 134/2021.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Trattandosi di appello introdotto con impugnazione proposta il 23 giugno 2025, trova applicazione l’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, secondo la disciplina transitoria dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022.
La Corte richiama quindi il principio della Sez. II n. 15245 del 2025: nel procedimento cartolare novellato dalla riforma Cartabia, la comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti non è più prevista né per l’appello né per la cassazione, essendo solo stabilito che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano depositare motivi nuovi, memorie e memorie di replica fino a cinque giorni prima. Le richieste della parte pubblica restano a disposizione delle parti, che possono richiederne copia in cancelleria, mentre eventuali comunicazioni di deposito sono mera cortesia.
Grava dunque sulla parte interessata l’onere di informarsi presso la cancelleria, liberamente accessibile cessata l’emergenza pandemica. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 161-bis c.p. – Cessazione del corso della prescrizione
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento