Inammissibile il ricorso che reitera motivi d’appello non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 5958 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma solo apparenti, perché omettendo la critica argomentata avverso la sentenza impugnata non assolvono la funzione tipica del ricorso di legittimità. In tema di particolare tenuità del fatto, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che tuttavia non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen..

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte Appello di Bari, con sentenza del 28 settembre 2023, ha confermato il giudizio di responsabilità. Propone quindi ricorso per cassazione, deducendo da un lato l’erroneità della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità e, dall’altro, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta anzitutto il motivo che contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità. Il rilievo è indeducibile: i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Essi vanno considerati non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

La Corte ricostruisce il percorso dei giudici di merito, i quali hanno fondato l’affermazione di penale responsabilità su numerosi elementi probatori assunti in dibattimento, che hanno reso compiutamente acclarata la contraffazione della merce. Da ciò la superfluità della rinnovazione istruttoria finalizzata all’assunzione di una perizia.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo reputa manifestamente infondato. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per effetto della novellazione operata dal d.lgs. n. 150/2022, rileva anche la condotta successiva al reato, ma questa non può di per sé rendere tenue un’offesa che tale non era al momento del fatto. La condotta posteriore è valorizzabile solo nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian).

Nel caso concreto i giudici hanno escluso l’istituto sulla base della gravità del fatto, del numero di borse contraffatte e dell’abitualità della condotta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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