Idropulsore elettrico negato al detenuto in 41-bis lede diritto alla salute (Cass. pen. Sez. I n. 35226 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria all’acquisto di un presidio necessario alla cura della salute del detenuto integra una lesione del diritto tutelabile ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., e non una semplice modalità di esercizio del medesimo diritto, quando risulti accertata l’insostituibilità dello strumento richiesto. Le disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie che incidono sulle modalità di esercizio del diritto sono legittime a condizione che si uniformino alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e non siano inerenti soltanto ai soggetti sottoposti al regime differenziato. L’Amministrazione può prefissare modalità difformi per i detenuti in art. 41-bis Ord. pen. solo adducendo e argomentando in concreto esigenze logistiche, organizzative, tecniche o di sicurezza. Le differenziazioni non motivate in tal senso si traducono in una restrizione ulteriore e ingiustificata della carcerazione.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione della pena dell’ergastolo e assoggettato al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., chiedeva all’Amministrazione penitenziaria di poter acquistare privatamente un collutorio, uno spazzolino e un idropulsore elettrico, prescritti dal dentista privato per la corretta manutenzione di un impianto dentale con protesi fisse.

A fronte del diniego, il detenuto presentava reclamo ex art. 35-bis legge n. 354/1975 al Magistrato di sorveglianza, che lo disattendeva. Il reclamo al Tribunale di sorveglianza veniva parzialmente accolto con l’ordinanza impugnata, limitatamente all’idropulsore elettrico: il Tribunale riteneva lo strumento indispensabile, non equivalendo allo stesso alcun prodotto dell’elenco di cui al cd. Modello 72. Il Ministero della giustizia ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il principio cardine della materia. Le disposizioni regolamentari interne alle strutture penitenziarie sono pienamente legittime quando incidono sulle sole modalità di esercizio del diritto, senza negarne la sussistenza. Tali limitazioni devono però uniformarsi alle possibilità riconosciute all’intera popolazione carceraria: restrizioni valevoli solo per i detenuti in art. 41-bis Ord. pen. realizzerebbero una immotivata differenziazione, di tenore vanamente vessatorio.

La Corte ammette poi che l’Amministrazione possa pianificare modalità difformi fra regime differenziato e detenuti comuni, ma solo sul presupposto di concrete, solide e motivate ragioni logistiche, tecniche, organizzative o di sicurezza, come la necessità di un controllo più assiduo o le carenze di organico. A sostegno richiama i propri precedenti (Sez. I n. 4030 del 2020, Sez. I n. 7192 del 2021, Sez. I n. 43528 del 2023) e il dictum di Sez. I n. 31032 del 2020, che qualifica come giurisdizionale il reclamo contro il provvedimento che determini una concreta lesione del diritto alla salute del detenuto.

Nel caso di specie la Corte individua alcuni aspetti incontroversi. Il detenuto ha chiesto l’acquisto sulla base di una prescrizione medica; l’esigenza di pulizia della protesi fissa non è soddisfatta da scovolino o filo interdentale; nel Modello 72 non è disponibile uno strumento equivalente. Il ricorso, sul punto, si limita ad affermazioni assertive e prive di substrato.

Né risultano dedotte esigenze organizzative ostative: lo strumento è riutilizzabile a lungo, ciò che elide difficoltà logistiche. Quanto alla sicurezza, la prospettata trasformazione dell’elettrodomestico e il paventato uso improprio restano enunciazioni generiche e indimostrate: non è chiarito in quale modo lo strumento potrebbe essere modificato, né quale potenzialità offensiva presenterebbe.

Il Tribunale di sorveglianza ha distinto la lesione del diritto dalle sue modalità di esercizio, affermando l’insostituibilità dell’idropulsore sulla base di una certificazione medica univoca e non smentita. Tale distinzione trae origine da un dato clinico incontroverso: negare lo strumento integra, inevitabilmente, una lesione del diritto alla salute. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con annotazione ex art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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