Errore materiale sul trattamento sanzionatorio e correzione della pena in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35284 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del primo sulla seconda, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non opera in termini assoluti, ma va valutata alla luce del caso concreto e degli elementi desumibili dalla motivazione. Quest’ultima conserva la funzione di chiarire le ragioni della decisione e può contenere elementi certi e logicamente univoci dai quali risulti l’erroneità del dispositivo o di una sua parte. Quando sia evidente la volontà del giudicante, la Corte di cassazione procede direttamente alla correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., così rettificando la misura della pena. La limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. non si applica alle sentenze di condanna.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato l’imputato, legale rappresentante di una società, responsabile del reato di cui agli artt. 113 e 590, comma 3, cod. pen., per aver cagionato lesioni a un dipendente in violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. All’imputato era contestato di non aver segnalato alla direzione aziendale la prassi, diffusa tra i lavoratori, di usare recipienti metallici già contenenti resine infiammabili per trasportare materiale e accendere fuochi. La persona offesa, proprio utilizzando uno di quei contenitori con residui di resina, aveva acceso un fuoco ed era stata investita dalle fiamme.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale, attribuendo rilevanza causale alla prassi non consentita e nota al personale di vigilanza, ed escludendo che la condotta imprudente del lavoratore potesse mandare esente il preposto. Concesse le circostanze attenuanti generiche nella misura massima, ha irrogato la pena di euro 200,00 di multa. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà tra il giudizio di equivalenza e la quantificazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che, trattandosi di sentenza di condanna, non opera la limitazione del potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento per reati soggetti a citazione diretta, prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., richiamando sul punto Sez. 5, Ordinanza n. 25385 del 02.07.2026. Si verte dunque in una fattispecie di ricorso per saltum, proposto ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen..

Nel merito, i primi due motivi prospettano un contrasto tra dispositivo e motivazione. La Corte richiama il principio per cui, in tale ipotesi, la prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va valutata alla luce del caso concreto e degli elementi desumibili dalla motivazione, che può contenere elementi certi e logicamente univoci dai quali risulti l’erroneità del dispositivo o di una sua parte, secondo Sez. 2, n. 31119 del 19.03.2025 e Sez. 2, n. 23343 del 01.03.2016.

Quando sia evidente la volontà del giudicante, è consentito a questa Corte procedere direttamente alla correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., come affermato da Sez. 2, n. 35424 del 13.07.2022, Sez. 4, n. 26172 del 19.05.2016 e Sez. 2, n. 13904 del 09.03.2016.

Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della motivazione e dal tenore letterale del dispositivo emerge con chiarezza la volontà del giudice di ritenere equivalenti l’aggravante contestata e le attenuanti generiche concesse. La pena di soli euro 200,00 di multa indicata nel dispositivo deve quindi ritenersi frutto di un mero errore materiale. Ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la Corte procede alla correzione dell’errore, rideterminando la pena in euro 300,00 di multa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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