Furto di energia elettrica: l’aggravante del pubblico servizio prescinde dal contatore (Cass. pen. Sez. IV n. 35283 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. è configurabile anche in caso di allaccio abusivo alla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore. Rileva, infatti, non il dispositivo di commisurazione dei consumi, ma la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio, dal quale essa viene distolta. La stretta connessione funzionale tra la manomissione del misuratore e la sottrazione di energia, bene univocamente destinato al servizio pubblico, impone di ravvisare la predetta aggravante anche qualora sia contestata la sola condotta manomissiva. Il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante va formulato con riferimento ai flussi di materia erogati, non al misuratore.

Il Fatto

Con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica, contestato per essersi appropriato dell’energia mediante violenza sulle cose, consistita nella manomissione del contatore e nell’allaccio diretto alla rete elettrica pubblica. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente l’aggravante della destinazione del bene manomesso a pubblico servizio e ha quindi qualificato il reato come procedibile a querela, nella specie non proposta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo la violazione dell’art. 625, n. 7, cod. pen. L’ufficio ricorrente ha sostenuto che l’energia elettrica mantiene la destinazione a pubblico servizio anche quando è sottratta da terminali interni a una proprietà privata, con la conseguenza che la sottrazione integra la contestata aggravante a prescindere dal fatto che l’energia sia già transitata attraverso un contatore attivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo da una premessa processuale: dal capo di imputazione risultava espressamente contestata la destinazione dei beni materiali manomessi a pubblico servizio, con analitica descrizione delle componenti del contatore. Non veniva quindi in rilievo la questione, oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale, sulla possibilità di ritenere contestata «in fatto» l’aggravante e sui conseguenti riflessi sulla procedibilità dell’azione penale.

Su quest’ultimo punto il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’energia elettrica deve considerarsi, per la sua natura intrinseca, destinata a pubblico servizio, sicché la sola indicazione del bene comporta di per sé un significato univoco quanto alla contestazione dell’aggravante. Nel caso concreto, invece, il riferimento all’art. 625, n. 7, cod. pen. era stato univocamente inserito nella formulazione del capo di imputazione.

Il ragionamento del giudice di primo grado si era fondato sulla presunta mancanza di destinazione a pubblico servizio dello strumento costituito dal contatore, in adesione a un orientamento che la Corte ha giudicato superato alla luce della giurisprudenza più recente. È stato richiamato il principio secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante in caso di allaccio abusivo alla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, poiché rileva la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio. È stato inoltre valorizzato il rapporto strutturale tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, individuando in questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio sull’aggravante.

La Corte ha quindi affermato che la stretta connessione funzionale tra la manomissione del misuratore e la conseguente sottrazione di energia, bene univocamente destinato al servizio pubblico, impone di ravvisare l’aggravante anche quando sia contestata la sola condotta manomissiva. Nel caso di specie il capo di imputazione aveva peraltro posto in connessione funzionale la manomissione e la sottrazione di energia, indicata nel suo esatto quantitativo.

La lettura del Tribunale è stata pertanto ritenuta contraria alla corretta interpretazione dell’effettiva estensione dell’aggravante, con conseguente concretizzazione della denunciata violazione di legge. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

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