Fungibilità e obbligo di dimora: quando il doppio vincolo non equivale agli arresti domiciliari

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 26198/2026 (n. sez. 1712/2026), depositata il 13 luglio 2026, R.G.N. 2126/2026, decisa il 24 aprile 2026 — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Raffaello Magi.

Il principio di diritto

Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione al reato non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari; elemento caratterizzante è l’imposizione arbitraria della permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente sia le esigenze cautelari sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura.

Il fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la domanda diretta a ottenere l’equiparazione — ai fini della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. — tra un periodo di sottoposizione all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria e la sottoposizione ad arresti domiciliari. Per circa un anno il soggetto era stato assoggettato al doppio obbligo, con divieto di allontanarsi dall’abitazione per dodici ore (dalle 18.30 alle 6.30). Secondo il giudice dell’esecuzione, la combinazione delle misure non aveva determinato in concreto una situazione assimilabile agli arresti domiciliari, anche per l’ampiezza del territorio in cui il soggetto poteva spostarsi durante il giorno.

La motivazione

La Corte ritiene infondato il ricorso. L’assimilazione tra le due misure presuppone l’imposizione arbitraria di una permanenza domiciliare eccedente le esigenze cautelari e il tempo ordinariamente trascorso in casa. Nel caso in esame le ore di permanenza erano collocate essenzialmente nella fascia serale e notturna e la doppia presentazione, nella fascia 6.30-18.30, non interferiva in modo rilevante con lo svolgimento di libere attività della persona. La valutazione del giudice dell’esecuzione è espressione di una ricognizione ragionevole dei profili di afflittività e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

L’obbligo di dimora non è automaticamente fungibile con la pena detentiva. La fungibilità scatta solo se il vincolo assume, in concreto, un’afflittività assimilabile ai domiciliari, con permanenza domiciliare arbitrariamente estesa oltre le esigenze cautelari e le normali necessità di vita. La collocazione oraria della permanenza (serale-notturna) e la persistenza di ampi spazi di libertà diurna sono decisive per escludere l’equiparazione: il computo va ancorato all’effettivo grado di restrizione, non alla mera somma dei vincoli.

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