Reclamo disciplinare inammissibile per incompetenza funzionale del presidente (Cass. pen. Sez. 1 n. 19881 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetto da nullità assoluta ed insanabile il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile, con decreto adottato de plano, il reclamo avverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari. Il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di impugnazione, sicché l’eventuale declaratoria di inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., deve essere emessa dal giudice dell’impugnazione, che, nel caso di organo collegiale, è il Collegio e non il suo Presidente. L’emissione da parte di un giudice funzionalmente incompetente comporta la nullità assoluta del provvedimento, con conseguente annullamento con rinvio.

Il Fatto

A seguito dell’irrogazione di sanzioni disciplinari, il detenuto proponeva reclamo ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis ord. pen. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, con decreto de plano, dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo le sanzioni irrogate “sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito”.

Avverso tale decreto, il detenuto ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen., lamentando l’adozione del modulo procedurale senza contraddittorio da parte del Presidente e non del Collegio. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiedeva l’accoglimento del ricorso, rilevando la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, ord. pen. come un’impugnazione. Da tale natura discende che l’eventuale declaratoria di inammissibilità, essendo riservata dal codice al “giudice dell’impugnazione”, non può essere adottata con decreto dal Presidente dell’organo collegiale.

La Corte ha richiamato il principio già affermato in materia, secondo cui il procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è esportabile nel giudizio di impugnazione, per il quale vige la regola che l’inammissibilità è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione, ossia dal Collegio qualora l’organo sia collegiale.

Nel caso di specie, il decreto emesso “de plano” era definitorio del gravame avverso una decisione del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinare. La sua adozione da parte del Presidente, in luogo del Collegio, integra un’incompetenza funzionale che determina la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento, in quanto emesso da un giudice privo del potere di decidere e in violazione del diritto al contraddittorio. I motivi di ricorso relativi alla carenza di motivazione sono stati dichiarati assorbiti.

La Corte ha precisato che l’esito dell’annullamento non può essere quello della decisione nel merito, ma deve essere l’annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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