Riscontro parziale della denuncia e gravi indizi nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 35393 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la mancata corrispondenza integrale tra il racconto della persona offesa e le risultanze di videosorveglianza non smentisce di per sé la credibilità del dichiarante, potendo anzi corroborare il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. La motivazione che giustifichi la maggiore dovizia di particolari della querela rispetto all’annotazione di servizio in ragione della concitazione delle prime indagini e dello stato psicologico della vittima non è apparente né stereotipata.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame sui provvedimenti in materia di misure cautelari personali, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, sospendendone l’esecuzione sino alla definitività del provvedimento. All’indagato era contestata una tentata rapina aggravata dall’uso di un’arma, in concorso con un congiunto, nei pressi di una stazione ferroviaria.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: travisamento della prova per affermazione di un fatto processualmente inesistente; vizio di motivazione per mancata giustificazione della contraddizione tra annotazione di servizio e querela; motivazione stereotipata sull’inadeguatezza delle misure gradate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il percorso argomentativo dei giudici di merito regge: il fatto che la denuncia sia stata pressoché interamente confermata dalle risultanze a video, salvo che per un singolo dettaglio, corrobora il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La nozione di riscontro invocata dal ricorrente pecca per eccesso di formalismo, poiché la credibilità della persona offesa non può dirsi smentita dalla mancata integrale corrispondenza delle immagini alle circostanze narrate.

Il secondo motivo non supera il vaglio di legittimità. Il Tribunale ha spiegato in modo logico le ragioni della maggiore dovizia di particolari della querela rispetto all’annotazione redatta nell’immediatezza, riconducendola alla concitazione delle prime indagini, allo stato psicologico in cui versa la vittima di un’aggressione violenta e alla più accurata ponderazione del racconto in sede di querela. La censura, pertanto, tenta di introdurre una nuova e diversa valutazione delle risultanze d’indagine.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame consente il solo controllo delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non di quelle che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019).

Anche il terzo motivo è respinto: il Tribunale ha legittimamente ritenuto di non poter confidare nello spontaneo adempimento delle prescrizioni cautelari in ragione delle plurime condanne riportate dall’indagato e delle infrazioni di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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