Prescrizione dichiarata de plano in appello: necessaria l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 35626 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la corte di appello non può dichiarare la prescrizione del reato con pronuncia adottata de plano, in fase predibattimentale e senza contraddittorio con le parti. Una decisione siffatta lede l’interesse dell’imputato, cui è preclusa la possibilità di rinunciare alla prescrizione o di manifestare l’interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie. Sussiste pertanto l’interesse a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato senza instaurazione del contraddittorio. La pronuncia va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputate per il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, lettera b), per avere proseguito, senza titolo, opere di ampliamento di un immobile originario, con nuova redistribuzione degli ambienti e creazione di impianti tecnologici.

La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in fase predibattimentale, riformava la sentenza di condanna dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Le imputate proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, tra cui la violazione di legge processuale per l’omessa motivazione sui motivi di appello e l’illegittimità del confermato ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta in via preliminare il terzo motivo, per la sua priorità logico-giuridica, ritenendolo fondato. Il rilievo è che la corte di appello ha escluso ogni contraddittorio ed analisi ricorrendo alla sentenza predibattimentale dichiarativa della prescrizione.

Il Collegio richiama un primo precedente (Sez. V n. 44417 del 2022), secondo cui sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso avverso la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.

La Corte richiama altresì un secondo arresto (Sez. VI n. 45104 del 2023), in cui si afferma che, in tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti. Una pronuncia adottata de plano non consentirebbe, infatti, all’imputato di rinunciare alla prescrizione ovvero di manifestare interesse all’assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.

Su tali basi la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, restando assorbiti gli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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