Fatture per operazioni inesistenti e inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 35620 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la nozione di «operazioni inesistenti» di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000 comprende sia l’inesistenza oggettiva sia quella soggettiva, poiché oggetto di repressione è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Ai fini della configurabilità del reato è pertanto irrilevante che l’operazione sia riferita a soggetti diversi da quelli effettivi. Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una rilettura del materiale probatorio, divergente da quella dei giudici di merito, è inammissibile, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nel merito.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel commercio di metalli veniva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000 per le dichiarazioni relative agli anni fiscali 2014 e 2015. Il Tribunale lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e disponeva la confisca.
La Corte di appello, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere per l’anno di imposta 2014, rideterminava la pena in due anni di reclusione, riduceva la confisca per equivalente e confermava quella diretta. Il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: la natura delle operazioni sottostanti alle fatture contestate, asseritamente affette da sola inesistenza soggettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto che la sentenza di appello ha affrontato tutte le questioni dedotte, già proposte con il secondo motivo di appello, con motivazione congrue ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi.
I tre motivi si risolvono in valutazioni divergenti da quelle del giudice di merito e vertono su elementi di fatto, non deducibili in sede di legittimità. Richiamando Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015 e Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, il Collegio ribadisce che la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative, che si traducano in una rilettura orientata degli elementi di fatto. Il sindacato di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma nel verificare se costoro abbiano esaminato tutti gli elementi, fornito corretta interpretazione e risposto in modo completo alle deduzioni delle parti.
La Corte richiama poi l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, che codifica il requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione. Il principio era già immanente nel sistema, come affermato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli.
Nel merito, la Corte conferma che la nozione di «operazioni inesistenti» si desume dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, che ricomprende le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli effettivi. Richiamando Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024 e Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, Figura, si afferma che rileva ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, essendo la fattispecie configurabile sia nell’inesistenza oggettiva sia in quella relativa sia nella sovrafatturazione qualitativa. A fronte della mancata corrispondenza tra dato indicato e fattura, l’operazione non può che essere considerata inesistente.
La Corte osserva infine che nessuna delle società emittenti poteva effettuare le forniture e che ai pagamenti seguiva la retrocessione del denaro. Il riferimento difensivo al reverse charge è eccentrico rispetto alla contestazione, che riguarda imposte dirette. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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