Cooperazione colposa non conducente e sospensione patente ex art. 222 cod. strada (Cass. pen. Sez. IV n. 21481 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada trova applicazione anche nei confronti di chi, senza essere alla guida del veicolo, sia chiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa ex art. 589-bis cod. pen. per una condotta omissiva consistita nell’omesso spostamento o nella mancata segnalazione del mezzo. Non è richiesto un obbligo motivazionale rafforzato quando la sospensione si collochi entro la media edittale e non ricorrano specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata nei confronti di due imputati, tra cui il ricorrente, chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen. per la morte del conducente di un motoveicolo, avvenuta in seguito all’impatto contro un autoarticolato parcheggiato sul margine della strada, a luci spente e senza segnalazione, che invadeva parzialmente la corsia di marcia.
Il ricorrente, proprietario del veicolo, aveva omesso di provvedere allo spostamento o alla rimozione del mezzo ovvero di segnalarne la presenza. La sentenza aveva altresì disposto la sospensione della patente di guida per entrambi gli imputati per la durata di un anno. Avverso tale statuizione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità dell’applicazione della sanzione accessoria nei confronti di un soggetto che non era alla guida del veicolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso infondati, osservando che la contestazione concerne la cooperazione colposa del ricorrente nel delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., consistita in una condotta omissiva riguardante lo spostamento o la rimozione del mezzo ovvero la segnalazione della sua presenza. La qualità di proprietario dell’autoarticolato non risulta avulsa da una condotta omissiva sanzionata ai sensi della norma citata, in relazione alla quale trova applicazione l’art. 222 cod. strada, che prevede la sanzione accessoria qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone.
L’illecito contestato al ricorrente non si riduce alla violazione dell’art. 162 cod. strada, per la quale l’art. 218 cod. strada individua un diverso trattamento sanzionatorio. A conferma di ciò depone l’entità della pena concordata, pari a due anni di reclusione, anche superiore a quella concordata per il conducente. Sotto il profilo motivazionale, il giudice ha espressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patente, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con gli elementi indicati dall’art. 218 cod. strada.
La Corte ha infine escluso un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorrano specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato, richiamando il precedente Sez. 4, n. 50240 del 2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.