Particolare tenuità del fatto e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. III n. 35627 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiede una motivazione che valuti l’offesa in concreto, con riferimento all’epoca di consumazione del reato. Il giudice di merito non può fondare la valutazione di esiguità del danno o del pericolo su elementi non pertinenti, quali analisi compiute in un contesto temporale diverso e non collegato ai fatti accertati. La motivazione è altresì carente quando omette di valutare le modalità della condotta in rapporto ai riflessi sul bene tutelato e quando non verifica il requisito negativo del comportamento non abituale, non spiegando perché la riconosciuta continuazione tra più illeciti omogenei non integri, in concreto, un comportamento abituale.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 19.12.2025, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 137, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, in relazione all’art. 124, comma 1, del medesimo decreto, dichiarando la condotta non punibile per particolare tenuità del fatto. Il reato riguardava lo scarico di acque reflue industriali nell’impianto fognario in assenza della prescritta autorizzazione, accertato nel corso di un controllo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo, con tre motivi sovrapponibili, il vizio di motivazione. Il ricorrente ha contestato l’apoditticità del riferimento all’assenza di un danno concreto, la valorizzazione di comportamenti successivi non incidenti sulle modalità dell’azione, la mancata spiegazione del requisito del comportamento non abituale e il rilievo attribuito a condotte imposte dall’organo accertatore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la motivazione del Tribunale risulta carente su più profili. Il Collegio muove dalla premessa che il giudice di merito ha riconosciuto consumato il reato nei suoi profili oggettivo e psicologico, per poi applicare l’art. 131-bis cod. pen. sulla base di una rassegna degli elementi da valorizzare.
Il primo profilo di censura riguarda la valutazione dell’esiguità del danno e del pericolo. Il Tribunale l’ha desunta dall’esito delle analisi eseguite su campioni prodotti insieme all’istanza di autorizzazione, ma la sentenza non precisa quando tali campioni siano stati prelevati, né indica un affidabile nesso temporale tra gli stessi e i fatti accertati quasi quattro anni più tardi. Il dato è stato quindi valorizzato in mancanza di un chiaro riferimento all’epoca di consumazione del reato, che risulta invece necessario per apprezzare la tenuità dell’offesa secondo il comma 1 dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte rileva poi che la motivazione non valuta la particolare tenuità in rapporto alle modalità della condotta. Questa è descritta nella parte precedente della sentenza, ma non viene considerata nella differente prospettiva della causa di esclusione della punibilità, cioè in relazione ai riflessi della condotta sul bene tutelato in termini di danno o di pericolo. Parimenti carente è la valutazione della condotta successiva: il Tribunale ha valorizzato l’immediata interruzione dell’attività, senza misurarsi con il suo carattere non spontaneo, ma imposto dagli organi accertatori, né spiegando perché tale natura non ne escluda il rilievo favorevole.
Il profilo decisivo riguarda il requisito dell’abitualità della condotta, richiesto in termini negativi per riconoscere la particolare tenuità. Il Tribunale ha affrontato la questione solo in termini preliminari, osservando che una precedente pronuncia di proscioglimento per identica condotta non impediva, in astratto, lo stesso esito nel nuovo processo, pur a fronte dell’identità del disegno criminoso, richiamando le Sezioni Unite n. 18891 del 27.1.2022. Nessuna considerazione ulteriore è stata spesa sul punto: la sentenza non ha spiegato perché la riconosciuta continuazione tra i comportamenti illeciti, in astratto compatibile con la causa di esclusione, lo fosse anche in concreto, e perché dunque la condotta potesse definirsi non abituale.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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