Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato all’errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35648 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione con cui si deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La pena concordata e recepita dal giudice può essere censurata solo se eccede i limiti editali generali o quelli delle singole fattispecie, secondo la nozione di pena illegale elaborata dalle Sezioni Unite.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare di Savona applicava la pena su richiesta delle parti a due imputati per reati in materia di stupefacenti. Nei confronti del primo, esclusa la contestata recidiva, veniva irrogata la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa; nei confronti della seconda, riuniti i reati a lei ascritti con quelli oggetto di una precedente sentenza irrevocabile, la pena complessiva era rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo deduceva la violazione di legge per l’errata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 anziché dell’art. 73, comma 5, e l’illegalità della pena per eccessività degli aumenti in continuazione. La seconda lamentava il contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Muove dal perimetro del controllo in cassazione sulla sentenza di patteggiamento, delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l’errore sia manifesto.
Tale errore è configurabile quando la qualificazione operata dal giudice risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che prospetti, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore degli addebiti e dalla motivazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022.
Nel merito, la qualificazione del giudice non è distonica rispetto ai fatti contestati. L’elevato dato ponderale complessivo dello stupefacente commercializzato — con un episodio di cessione di 100 grammi di cocaina, uno di 567 grammi di marijuana e altri di più modesta entità — è stato apprezzato come ostativo alla configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta invece ad altri imputati per quantitativi sensibilmente inferiori. La censura è dunque generica e manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, la pena concordata e recepita dal giudice, con aumenti contenuti per la continuazione, non eccede i limiti editali generali degli artt. 23 e seguenti e degli artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen., né quelli delle singole fattispecie, secondo la nozione di pena illegale affermata da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023.
Il ricorso della seconda imputata è parimenti infondato: la pena stabilita corrisponde alla concorde richiesta delle parti riportata nelle conclusioni. La pena finale va individuata in quella concordata, di anni quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa; il reato più grave è stato ritenuto quello oggetto della sentenza pregressa, con l’aumento di anni uno ed euro 1.000 riferibile ai reati avvinti dal vincolo della continuazione. Non risultano dedotti motivi riconducibili all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo l’ipotesi di assenza di colpa di cui alla Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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