Confisca nel patteggiamento e aumento per continuazione con reato satellite (Cass. pen. Sez. VI n. 35647 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, le statuizioni sulla confisca esulano dall’area della negozialità delimitata dall’art. 444 cod. proc. pen., sicché la motivazione che le sorregge deve essere più analitica. Anche dopo l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 448 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa che, disponendo la confisca, presenti motivazione mancante o meramente apparente: si configura illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 25 Cost. In tema di continuazione tra reati puniti con sanzioni eterogenee, l’aumento per il reato satellite va operato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il satellite. La pena illegale concordata invalida l’accordo e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, in sede di applicazione della pena su richiesta, aveva irrogato al ricorrente la pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione di munizionamenti senza la prescritta denuncia all’Autorità. Il giudice aveva inoltre disposto la confisca del telefono cellulare e delle relative SIM card, la confisca e distruzione dello stupefacente e del bilancino, con invio delle munizioni al CERIMANT competente.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la mancanza grafica della motivazione in ordine alla confisca del telefono e delle SIM, e l’illegalità della pena per l’aumento operato in continuazione con il reato satellite di cui all’art. 697 cod. pen., punito con pena alternativa, aumentato tanto nella pena detentiva quanto in quella pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la Corte ha premesso che le statuizioni sulla confisca adottate nella sentenza applicativa esulano dall’area della negozialità individuata dall’art. 444 cod. proc. pen.: il loro discorso giustificativo, non vincolato alle richieste delle parti, deve essere più analitico di quello che forma oggetto del negozio processuale.

Anche dopo l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 448 cod. proc. pen. per effetto della legge n. 103/2017, che limita la ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati, resta ammissibile il ricorso avente ad oggetto la mancata o meramente apparente motivazione che abbia disposto la confisca. In tal caso si determina una illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge, secondo l’insegnamento di Sez. III n. 4252 del 15/01/2019, Caruso. Tale esegesi è conforme all’art. 25 Cost., che vieta di sottoporre taluno a misure di sicurezza fuori dei casi previsti dalla legge, e all’art. 111 Cost., che rende ricorribili per violazione di legge i provvedimenti incidenti sulla libertà personale.

Al vizio di violazione di legge si riconduce il caso della motivazione mancante o meramente apparente, che viola l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. Un. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino). È apparente la motivazione inficiata da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Nel caso concreto, la motivazione sulla confisca facoltativa del telefono e delle SIM risulta meramente apparente, non essendo esplicitate le ragioni del preteso vincolo di pertinenzialità e della loro strumentalità rispetto ai reati. Il giudice deve argomentare in concreto il nesso di strumentalità tra bene ablato e reato, valutando il ruolo effettivamente rivestito dal primo e le modalità di realizzazione dell’illecito (Sez. III n. 33432 del 03/07/2023, Esposito; Sez. II n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna).

Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’ammissibilità della questione a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché attinente alla legalità della pena. È violato il criterio di determinazione affermato dalle Sezioni Unite n. 40983 del 21/06/2018, Giglia: per i reati puniti con sanzioni eterogenee unificati dalla continuazione, l’aumento per il reato satellite va operato con il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il satellite, con ragguaglio a pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. Poiché il satellite è contravvenzione punita con pena alternativa, il giudice avrebbe dovuto aumentare una sola delle pene previste per il reato più grave, motivando ai sensi dell’art. 133 cod. pen. L’illegalità della pena concordata invalida l’accordo ratificato dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per consentire alle parti di rinegoziare l’accordo o di proseguire nei modi ordinari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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