Confisca del profitto da reato tributario anche nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. III n. 35642 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. deve disporre la confisca del profitto del reato tributario, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. L’omissione di tale statuizione non è giustificata dal richiamo all’art. 445 cod. proc. pen. e alla mancata applicazione delle pene accessorie, poiché la confisca costituisce misura di sicurezza e non pena accessoria. La misura ablatoria non può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione quando mancano accertamenti preliminari sulle condizioni della confisca diretta ovvero per equivalente.
Il Fatto
Con sentenza del 12 maggio 2026 il GIP del Tribunale di Brescia applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena già ridotta per il rito in relazione al delitto di omessa presentazione della dichiarazione IVA, con imposta evasa di importo rilevante. La sentenza riconosceva la congruità della pena concordata, concedeva la sospensione condizionale e dava atto che, trattandosi di applicazione di pena inferiore a due anni, non dovevano dispersi pene accessorie. Nulla disponeva in ordine alla confisca del profitto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo, con unico motivo, inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata applicazione della confisca obbligatoria e sostenendo che il divieto di misure accessorie non si estende alla confisca e che non occorre un previo sequestro né la specifica individuazione delle utilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Per il titolo di reato contestato, il giudice, nell’applicare la pena concordata, avrebbe dovuto disporre la confisca del profitto, diretta o per equivalente, fino all’ammontare corrispondente all’imposta evasa. La sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione né motivazione sul punto.
La mancata previsione della confisca non può ritenersi implicitamente giustificata dal richiamo all’art. 445 cod. proc. pen. e alla non applicazione delle pene accessorie. La statuizione omessa non costituisce, infatti, una pena accessoria, bensì una misura di sicurezza che, a norma dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, doveva essere disposta, anche nella forma per equivalente, sui beni che costituirono il profitto del delitto.
Va però escluso che la misura ablatoria omessa possa essere immediatamente disposta dalla Corte. La sua adozione non può prescindere da accertamenti preliminari volti a verificare se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero se debba dispersi la confisca per equivalente. A tale verifica consegue la trasmissione degli atti al giudice di merito, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, ufficio GIP, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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