Ricorso inammissibile se non indica consulenza di parte a sostegno perizia (Cass. pen. Sez. III n. 41190 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che censuri la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e la conseguente reiezione della richiesta di perizia contabile in appello, senza indicare né allegare la consulenza tecnica di parte sulla quale la doglianza si fonda. La censura che prospetti la non superabilità della soglia di punibilità deve confrontarsi con la pluralità delle contestazioni e con le prove valutate, non limitandosi a generiche affermazioni. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale, attivabile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Non è censurabile in cassazione la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione dell’appello, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Il Fatto

Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte d’appello di Napoli rigettava le impugnazioni proposte da due imputati avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 28 febbraio 2023, che li aveva condannati, rispettivamente, a un anno e nove mesi e a un anno e sei mesi di reclusione per reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con pene accessorie e confisca del profitto.

Gli imputati proponevano congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per la mancata motivazione sul rigetto della richiesta di perizia contabile. Sostenevano che la consulenza tecnica di parte aveva contestato il metodo induttivo dell’accertamento e ridimensionato l’imposta evasa, rendendola inferiore alla soglia di punibilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili sotto un duplice profilo: la genericità, intrinseca ed estrinseca, e la manifesta infondatezza dell’unica doglianza.

Il ricorso, osserva la Corte, è intrinsecamente generico perché non illustra la vicenda processuale, le contestazioni, le prove acquisite né le ragioni dell’asserita indispensabilità della perizia. La difesa afferma l’esistenza di una consulenza tecnica di parte dimostrativa del mancato superamento della soglia, ma non la allega né la indica, e non considera la pluralità delle contestazioni e il loro contenuto. Il ricorso è altresì estrinsecamente generico, per l’assenza del prescritto confronto critico con la motivazione impugnata, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli.

La Corte richiama quindi il principio per cui la rinnovazione dell’istruttoria in appello, stante la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è istituto eccezionale, esperibile solo se il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, citando le Sezioni Unite n. 12602 del 2016, Ricci, e le Sezioni Unite n. 2780 del 1996, Panigoni.

Nel caso concreto la Corte distrettuale aveva dato atto della sufficienza e dell’idoneità degli elementi disponibili per esaminare le doglianze sulla determinazione dell’imposta evasa, disattendendo così implicitamente la richiesta di perizia, con argomenti desumibili dal complesso della motivazione. Tale motivazione non è censurabile in legittimità, alla stregua del principio secondo cui non è sindacabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione dell’appello quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa, come affermato da Sez. IV n. 5396 del 2023, Lakrafy, Sez. III n. 43604 del 2021, Cincolà, e Sez. V n. 6746 del 2019, Currò.

Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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