Ricorso inammissibile e condanna alle spese solo per la parte civile (Cass. pen. Sez. 7 n. 6412 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che miri a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito è inammissibile, poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mancata concessione delle attenuanti generiche non è censurabile in sede di legittimità quando esse risultino già concesse. La condanna alle spese processuali in favore della parte civile richiede che quest’ultima abbia svolto un’attività di contrasto effettiva e non meramente formale.
Il Fatto
L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sua responsabilità per i reati di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
La vicenda traeva origine dal rinvenimento, presso la ditta amministrata dall’imputato, di barili e bombole recanti marchi di altre aziende, ricevuti da soggetti privati che se ne erano impossessati sine titulo. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, la prova dei reati e la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché l’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si costituivano parti civili due società, chiedendo la rifusione delle spese di assistenza e difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, poiché diretto a ottenere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. Ha inoltre respinto la tesi difensiva sulla detenzione dei barili a titolo di deposito, rilevando che la circostanza che alcune bombole fossero già state caricate su un furgone pronte per l’immissione nel mercato smentiva la prospettazione del ricorrente. Con riguardo all’elemento soggettivo, l’alterazione e la contraffazione dei marchi altrui, unita alla mancanza di spiegazioni sulla provenienza delle res, costituivano indici inequivocabili del dolo.
Il secondo motivo, concernente la violazione di legge in relazione alla prova del reato di cui all’art. 517 cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato, risultando le indagini iniziate dall’esplosione di una bombola contenente gas prodotto dall’imputato ma recante marchi di aziende differenti.
Il terzo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto le stesse risultavano già concesse dai giudici di merito. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il motivo è stato ritenuto generico, non avendo la difesa indicato con precisione la rilevanza e la decisività dell’attività istruttoria richiesta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5466 del 2004, la Corte ha disposto la rifusione delle spese in favore della sola parte civile che aveva svolto un’attività di contrasto effettiva e feconda, rigettando la richiesta dell’altra parte civile che si era limitata a rassegnare genericamente le conclusioni.
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Nota della Redazione
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