Ricorso terzo interessato inammissibile senza procura speciale nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. V n. 1705 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame in materia di sequestro preventivo quando il difensore non sia munito di procura speciale, poiché per i portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che impone di stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La procura conferita per il giudizio di riesame non si estende al giudizio di legittimità, giacché ai sensi dell’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. essa si presume conferita soltanto per un determinato grado del procedimento, salvo espressa volontà diversa. Il terzo interessato, estraneo al reato, non è inoltre legittimato a contestare il fumus commissi delicti né il periculum in mora, dovendo limitarsi a provare la titolarità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con i reati ascritti all’indagato.

Il Fatto

La ricorrente, quale legale rappresentante di una società cooperativa sociale operante nel commercio all’ingrosso di agrumi, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva sottoposto la società a sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori in concorso, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestato ad altri soggetti.

L’impugnativa, sottoscritta dal difensore della terza interessata, denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, oltre al vizio di motivazione, censurando sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora e lamentando l’assenza di motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura reale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare di ordine processuale. Il ricorso è stato sottoscritto dal difensore della terza interessata senza procura speciale, come prescritto dall’art. 100 cod. proc. pen. Al ricorso in originale non risulta allegata la procura speciale, la stessa non è stata rinvenuta agli atti del giudizio di legittimità e il difensore sottoscrittore neppure si è dichiarato procuratore speciale nell’intestazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, quale è il terzo interessato, opera la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che impone di stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ.. Solo all’indagato o all’imputato è consentito stare in giudizio personalmente, essendo il difensore, in tal caso, titolare ex lege del diritto d’impugnazione senza necessità di apposita procura.

La Corte esclude, inoltre, che la procura speciale conferita per il giudizio di riesame possa valere per il giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del procedimento, salvo che nell’atto non sia espressa volontà diversa. Tale volontà non si desume dalla formula generica contenuta nella procura, che elenca facoltà proprie del difensore e non del procuratore speciale.

Su un piano ulteriore, la Corte ribadisce che la ricorrente non è legittimata a formulare censure in tema di fumus commissi delicti né di periculum in mora. Il terzo interessato, estraneo al reato, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale, dovendo limitarsi a provare la titolarità del bene di cui chiede la restituzione e l’assenza di collegamento concorsuale nei reati ascritti all’indagato.

Quanto al merito delle doglianze, il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errori in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non rientra in tale nozione la illogicità manifesta della motivazione, denunciabile solo tramite il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Le censure proposte si risolvono in una mera rilettura delle evidenze in chiave favorevole agli interessi rappresentati. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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