Processo penale, rinnovazione dell’esame testimoniale e mutamento del giudice (Cass. pen. Sez. III n. 41183 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria di cui all’art. 93-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che esclude l’applicabilità dell’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. alle dichiarazioni raccolte anteriormente al 1 gennaio 2023, ha natura ed effetti esclusivamente processuali ed è pertanto regolata dal principio tempus regit actum. Ne deriva che non è configurabile alcun profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., in relazione alla disciplina differenziata della rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice persona fisica. La questione di legittimità costituzionale, in quanto strumentale rispetto alla domanda, non può inoltre costituire oggetto di autonoma censura per omessa pronuncia o vizio di motivazione, essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Il Fatto
La pronuncia definisce il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società, condannato in primo grado per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma, dichiarava estinto per prescrizione il reato relativo a una delle annualità e rideterminava la pena.
Il ricorrente ha articolato sette motivi. Assume rilievo centrale la doglianza relativa al rigetto, da parte del tribunale, della richiesta di rinnovazione dell’esame dei testi già escussi, avanzata a seguito del mutamento del giudice persona fisica dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si deduce l’omesso esame, da parte del giudice di appello, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 93-bis d.lgs. n. 150/2022. Rileva che i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, dovendosi in tal caso dedurre la violazione di legge. La questione costituzionale, in quanto strumentale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e il suo mancato esame non integra vizio di omessa pronuncia.
Nel merito, la questione è manifestamente infondata. La disposizione impugnata ha effetti esclusivamente processuali e investe la forma e le modalità di esercizio di una facoltà processuale delle parti. Trova quindi applicazione il principio tempus regit actum, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, con deroghe limitate alle norme incidenti sulla qualità e quantità della pena. La Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina differenziata opera non solo con riferimento a momenti diversi, ma a situazioni diverse: fino alla data indicata non era in vigore la previsione di cui all’art. 510, comma 2-bis, cod. proc. pen. sulla documentazione audiovisiva.
Quanto al motivo sulla rinnovazione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019 (Bajrami), applicabile alle prove dichiarative raccolte prima del 1 gennaio 2023. Al mutamento del giudice consegue il diritto della parte di chiedere la rinnovazione, ma con indicazione specifica delle ragioni; restano fermi i poteri di valutazione del giudice. Nel caso concreto il difensore si era limitato a richiedere il riesame dei testi senza rappresentare l’interesse specifico, cosicché il rigetto è corretto e il principio di immutabilità del giudice non risulta violato.
La Corte rigetta quindi il ricorso, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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