Revoca della patente e giudice dell’esecuzione: rileva la successione degli interventi (Cass. pen. Sez. I n. 41400 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può essere investito, ex art. 673 cod. proc. pen., della questione relativa alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida solo se la sentenza che l’ha applicata sia antecedente rispetto agli interventi del Giudice delle leggi in materia. Ove la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia invece successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale, la statuizione sulla sanzione accessoria, estranea all’accordo delle parti e adottata d’ufficio, deve essere impugnata con i mezzi ordinari di impugnazione. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia correttamente rilevato tale successione è inammissibile.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui la ricorrente chiedeva la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta nei suoi confronti con sentenza di applicazione di pena concordata.

La richiesta si fondava sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente. Il giudice dell’esecuzione ha osservato che la sentenza di patteggiamento era successiva a quella declaratoria e che, pertanto, la doglianza esulava dai suoi poteri. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, trattando congiuntamente i due motivi per la loro stretta interconnessione. Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 222 comma 2 cod. strada in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per non essere stata graduata la sanzione; il secondo denunciava l’erroneo richiamo, nell’ordinanza, ai poteri di cui all’art. 673 cod. proc. pen.

La Corte ha rilevato che la sentenza di applicazione della pena con cui è stata applicata la revoca della patente è stata pronunciata il 15 novembre 2024, dunque successiva di anni rispetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale del 19 febbraio 2019. Da ciò discende che il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la propria competenza a intervenire.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato, o erroneamente omesso di applicare, la sanzione amministrativa accessoria è sempre esperibile ricorso per cassazione, al di fuori dei limiti dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., trattandosi di statuizione estranea all’accordo delle parti che il giudice adotta d’ufficio.

Per completezza, la Corte ha richiamato la Corte costituzionale n. 68 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30, quarto comma, legge n. 87/1953 in relazione alla revoca della patente disposta con sentenza irrevocabile. Ne deriva che, in caso di condanna irrevocabile pronunciata prima di tale intervento, il giudice dell’esecuzione può sostituire la revoca con la sospensione. Il presupposto è però sempre che la sentenza sia anteriore agli interventi del Giudice delle leggi, condizione che nella specie difetta.

L’ordinanza impugnata è stata pertanto ritenuta incensurabile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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