Concordato in appello: inammissibili le censure sul calcolo della pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 10819 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile per cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo e all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, ossia nella sua estraneità ai limiti edittali o nella sua diversità da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, sull’accordo delle parti e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.300,00 di multa in relazione ai reati contestatigli.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione con riguardo al calcolo della pena comminata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, trattato il ricorso con il procedimento de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, ne ha rilevato l’inammissibilità.
In tema di concordato in appello, ha ricordato la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, l’eventuale contenuto difforme della pronuncia e l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza. Sono invece precluse, ha evidenziato la Corte citando il precedente delle Sez. 2, n. 22002 del 2019, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e ai vizi di motivazione sul calcolo della pena che non comportino l’illegalità della sanzione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva censurato unicamente il difetto di motivazione in ordine al calcolo della pena, evenienza che il legislatore del 2017 ha inteso espungere dai motivi esperibili avverso la sentenza concordata. Detta censura, pertanto, si poneva al di fuori del perimetro di sindacabilità delineato dalla norma e dalla giurisprudenza.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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