Retrodatazione cautelare: desumibilità ancorata al rinvio a giudizio (Cass. pen. Sez. I n. 41399 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare per c.d. contestazione a catena, allorché le ordinanze siano state emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., la verifica del requisito della anteriore desumibilità dagli atti deve essere ancorata al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio nel primo procedimento e non a quello dell’emissione della prima misura. Per desumibilità non si intende la semplice conoscenza o conoscibilità del dato fattuale, ma la condizione di conoscenza di un compendio documentale o dichiarativo dotato di specifica significanza processuale, cioè idoneo a fondare una richiesta di misura cautelare. L’identità o diversità dei procedimenti non si trae dalla connessione sostanziale tra i reati, ma dal dato formale dell’iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. La valutazione della connessione e della desumibilità è quaestio facti riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa nel 2024 per un omicidio commesso nel 2012. In precedenza, nel 2012, era già stato attinto da analoga misura nell’ambito di un distinto procedimento, per altri fatti di sangue legati al medesimo contesto criminale.
Il GIP respinge l’istanza di retrodatazione dei termini e di declaratoria di inefficacia della misura; il Tribunale del riesame rigetta l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., valorizzando le chiamate in correità sopravvenute nel 2021 e ritenendo insufficienti gli atti disponibili nel 2012. Il ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le tre distinte regole operative in tema di contestazione a catena, richiamando le Sezioni Unite n. 14535 del 19/12/2006 (Librato) e n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia). Quando più ordinanze sono emesse nello stesso procedimento per il medesimo fatto o per fatti connessi, la retrodatazione opera in via automatica. Quando invece le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se i fatti erano desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio per i fatti della prima ordinanza.
Il Collegio disattende la tesi della identità dei procedimenti. L’identità o diversità non si desume dalla connessione qualificata tra i reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma dal dato formale dell’iscrizione delle notizie di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. La nozione sostanziale di unicità del procedimento elaborata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo) riguarda solo la disciplina delle intercettazioni e non è trasponibile. Richiama sul punto Sez. IV n. 29174 del 15.05.2024 (De Mitri).
La Corte conferma poi che la desumibilità non coincide con la conoscenza o conoscibilità di evenienze fattuali, ma richiede indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Le dichiarazioni di un collaboratore o coindagato non sono rilevanti se al momento della loro resa non esisteva un compendio di riscontro. Richiama Sez. IV n. 16343 del 29.03.2023 (D’Onofrio), Sez. III n. 48034 del 25.10.2019 (Di Biase), Sez. II n. 13834 del 16.12.2016 (Valerioti) e Sez. VI n. 11807 dell’11.02.2013 (Paladini).
Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha accolto il principio corretto: gli elementi a carico sono emersi solo con le dichiarazioni dei collaboratori rese nel 2021, dopo il rinvio a giudizio del primo procedimento. Le pregresse dichiarazioni di altro collaboratore, già note nel 2012, erano prive di riscontri individualizzanti, e il diverso contributo richiamato dalla difesa si risolve in un riscontro circolare. La separazione dei procedimenti, infine, non risulta frutto di scelta indebita della Procura. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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