Annullata la recidiva applicata senza motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. VI n. 41421 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, la sentenza che si limiti a richiamare l’esistenza dei precedenti penali, senza verificarne la valenza in concreto e senza dare conto della accresciuta pericolosità del condannato desumibile dal nuovo reato, è affetta da vizio di motivazione. Il giudice di appello che non risponda al motivo con cui si deduce l’inadeguatezza di quella motivazione incorre in omessa pronuncia. Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Resta invece manifestamente infondato il motivo che contesti la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta sia posta in essere durante l’attività di polizia giudiziaria ancora in corso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 05/02/2025, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a un imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 337 cod. pen., così come descritto nel capo di imputazione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione nel ravvisare il reato, assumendo che la condotta fosse stata tenuta in un momento successivo alla realizzazione dell’atto di ufficio, ossia dopo l’identificazione e mentre gli agenti lo invitavano a salire sull’autovettura di servizio. Con il secondo ha censurato la motivazione con cui era stata applicata la recidiva, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche solo in ragione dell’esistenza dei precedenti penali, senza riferimento al caso concreto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato separatamente i due motivi, pervenendo a esiti opposti. Quanto al primo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: la difesa non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva precisato che la condotta fu realizzata nel momento in cui l’imputato doveva essere condotto negli uffici di polizia giudiziaria per il prosieguo dell’attività di identificazione, ossia per i rilievi dattiloscopici, e che egli oppose resistenza aggrappandosi agli sportelli, sferrando calci e pugni e proferendo la frase ingiuriosa e minacciosa indicata nel capo di imputazione.
Ne discende che l’imputato oppose resistenza mentre gli ufficiali di polizia giudiziaria stavano ancora svolgendo la loro attività di ufficio. Il momento dell’atto di identificazione non esaurisce, dunque, la nozione di atto di ufficio rilevante ai fini dell’art. 337 cod. pen., poiché l’attività era ancora in corso.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato. Il Tribunale non aveva motivato l’applicazione della recidiva. La Corte d’appello, pur dando atto della richiesta di esclusione avanzata perché non contestata dal Pubblico ministero, si era limitata a osservare che la contestazione risultava da tutti gli atti del processo, essendo in effetti indicata nel capo di imputazione come reiterata, specifica e infraquinquennale.
Il punto, tuttavia, non era la contestazione, bensì l’adeguatezza della motivazione concernente l’applicazione della recidiva. Su questo il giudice di appello non ha risposto. Il motivo di appello investiva, infatti, il difetto di valutazione in concreto della valenza del nuovo reato in termini di accresciuta pericolosità del condannato, profilo rimasto del tutto inevaso.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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