Concorso esterno, serve prova del vantaggio per l’associazione mafiosa (Cass. pen. Sez. I n. 41422 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il contributo causale del concorrente esterno deve essere accertato in relazione alle finalità tipiche del sodalizio e deve tradursi in un vantaggio concreto per l’organizzazione nel suo complesso. La disponibilità dell’imprenditore a offrire i propri servigi alla cosca, per quanto manifestata e presa in considerazione dai sodali, non integra di per sé la fattispecie di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. se non si dimostra che tale disponibilità si sia tradotta in condotte causalmente idonee al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio. Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, rileva l’esistenza di una pretesa in astratto suscettibile di tutela giudiziale: nel primo caso l’agente agisce nella buona fede di realizzare un proprio diritto, nel secondo tende a un profitto che sa non spettargli.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame, con ordinanza del 18.06.2025, aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari a un indagato, in relazione alle contestazioni di concorso esterno in associazione mafiosa e di estorsione pluriaggravata. I gravi indizi erano stati ricavati da intercettazioni e da informative degli investigatori.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha contestato l’erronea qualificazione giuridica della condotta di recupero del credito, che a suo avviso andava inquadrata nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non nell’estorsione, lamentando anche l’omessa motivazione sulla memoria depositata. Con il secondo ha censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’attualità del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, ha ribadito che la differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione si coglie nell’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. Decisivo è verificare se esista una pretesa in astratto suscettibile di tutela giudiziale: il concorrente deve agire nella buona fede di realizzare un proprio diritto, mentre nell’estorsione tende a un profitto che sa non spettargli.
Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva chiesto l’intervento del sodale promettendogli un guadagno, aveva rappresentato che senza quell’intervento la somma non sarebbe stata pagata e non aveva alcun titolo lecito azionabile, poiché il credito faceva capo a una società di altri e l’operazione era stata simulata come riconducibile a quella società. Ne deriva l’esclusione della fattispecie meno grave invocata dalla difesa.
Diverse sono state le conclusioni sul secondo capo. La Corte ha ricordato i requisiti elaborati dalla giurisprudenza: il rapporto di reciproci vantaggi con la cosca, il concreto beneficio per l’organizzazione nel suo complesso e la verifica causale del contributo atipico. Ha richiamato, tra le altre, Sez. I n. 47054 del 16.11.2021, Sez. I n. 49744 del 07.12.2022, Sez. VI n. 32902 del 23.06.2021 e Sez. I n. 49790 del 14.09.2023.
Il provvedimento impugnato aveva descritto la disponibilità del ricorrente a offrire i propri servigi agli interessi illeciti della cosca, ma era carente laddove non individuava elementi che dimostrassero come tale disponibilità si fosse tradotta in un vantaggio per l’associazione. Restava incerto se gli accordi riguardassero affari di limitato interesse personale dei sodali o avessero valenza strategica per il sodalizio. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente al capo del concorso esterno, restando assorbito il secondo motivo.
Nota della Redazione
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