Concordato in appello: vizio della volontà va allegato e provato (Cass. pen. Sez. II n. 7662 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Il motivo che denunci il vizio del consenso è tuttavia inammissibile quando resti generico e privo di allegazioni o prove, fondandosi solo sulla presunzione di incapacità di comprensione dell’imputato straniero: tale assunto non si concilia con il conferimento della procura speciale al difensore, atto scevro dalla concitazione dell’udienza.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 settembre 2024, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Milano del 21 marzo 2024, decidendo sull’accordo delle parti, ritenute le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza sulle aggravanti, rideterminava ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti dell’imputato e confermava nel resto.

Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, chiedendo l’annullamento con rinvio davanti a diversa sezione della Corte di appello. Eccepisce che il consenso alla pena concordata sarebbe frutto di una volontà viziata, per la barriera linguistica dell’imputato straniero e per la concitazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sul ricorso avverso le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc. pen., richiamando Sez. II n. 22002 del 2019, Sez. III n. 19983 del 2020 e Sez. V n. 7333 del 2018. Da tale orientamento discende che i profili attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato sono deducibili in sede di legittimità, mentre restano preclusi i motivi rinunciati e le censure sulla determinazione della pena non trasfuse in illegalità della sanzione.

Il ricorrente si colloca, in astratto, entro i limiti del motivo consentito: censura proprio il processo di formazione del consenso. La Corte non nega, dunque, l’astratta ammissibilità della doglianza.

Il vaglio si sposta però sul piano dell’onere di allegazione. Il motivo è del tutto generico, privo di allegazioni o prove a sostegno, e si fonda solo sulla presunzione che l’imputato, cittadino straniero da poco tempo in Italia, a causa delle difficoltà linguistiche e della concitazione dell’udienza non avrebbe compreso le scelte processuali che lo riguardavano.

Tale assunto è indimostrato e non si concilia con il conferimento della procura speciale al difensore. La procura è atto formato fuori dalla concitazione dell’udienza e presuppone una spiegazione adeguata del senso dell’iniziativa da parte del difensore. La deduzione difensiva resta quindi una mera ipotesi, non verificata né verificabile sugli atti.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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