Continuazione tra estorsioni e favoreggiamento esige prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 41434 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati eterogenei presuppone la prova che l’unicità del disegno criminoso fosse anticipata e unitaria, già presente nella mente dell’agente nella specificità delle singole violazioni. Il giudice dell’esecuzione non può fondare il vincolo su un programma delinquenziale meramente generico, né su un mero rapporto di strumentalità tra i fatti. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine legati a circostanze contingenti e occasionali, non immaginabili al momento iniziale. La motivazione che ravvisi l’identità del disegno tra reati commessi in epoche e contesti diversi, senza indicare gli indici esteriori del dato progettuale, è carente.
Il Fatto
Il condannato presentava al Giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, rideterminando la pena. La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, riconoscendo il vincolo tra le estorsioni e il favoreggiamento personale, con nuova determinazione della pena complessiva, e rigettava nel resto.
Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per essere l’istanza mera riproposizione di richieste già rigettate, e l’erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara infondato il primo motivo. La preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. opera quando l’istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ma si tratta di preclusione allo stato degli atti, che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione. Nel caso di specie la nuova istanza sottoponeva al giudice ulteriori reati, già oggetto di distinti giudicati, rimasti estranei al perimetro cognitivo delle decisioni anteriori.
È invece fondato il secondo motivo. L’ordinanza impugnata nulla specificava sulle ragioni della ritenuta sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati di estorsione e quello di favoreggiamento aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991. Il reato di favoreggiamento risultava commesso in epoca successiva al febbraio 2008, mentre le estorsioni erano state commesse tra il 2006 e il 2008.
La Corte richiama la giurisprudenza pacifica secondo cui l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione va ricavata da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante (Sez. IV n. 16066 del 2009). Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, essendo necessaria l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali (Sez. I n. 37555 del 2016).
Quanto ai rapporti tra reato associativo e reati fine, si è affermato che non è configurabile la continuazione con i reati fine che, pur rientrando nell’attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze contingenti e occasionali, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. I n. 13609 del 2011).
Manca dunque ogni motivazione sulle ragioni che avevano indotto il giudice a ravvisare l’identità del disegno criminoso tra reati eterogenei, nonché sulla ritenuta sussistenza di una programmazione ab origine della condotta estemporanea, legata a fatti contingenti, già al momento del primo reato estorsivo. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli perché il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, libero nell’esito, osservando i principi esposti.
Nota della Redazione
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