Revoca dell’affidamento in prova per condotta incompatibile con la rieducazione (Cass. pen. Sez. I n. 41433 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca del beneficio può essere disposta quando si accerti un comportamento dell’affidato contrario alla legge, alle prescrizioni imposte o comunque incompatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., a prescindere dall’accertamento dell’effettiva falsità del documento attestante il rapporto di lavoro. Nel procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie e dei documenti prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l’udienza, previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rinvia l’art. 666 cod. proc. pen. e, per il tramite di questo, l’art. 678 cod. proc. pen., poiché l’inosservanza di tale termine integra una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio.
Il Fatto
Il condannato, beneficiario della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, veniva raggiunto da un decreto di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di sorveglianza, poi ratificato dal Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento revocava ex tunc la misura alternativa a causa della gravità dei comportamenti tenuti subito dopo l’ammissione al beneficio.
Alla base della revoca vi erano le risultanze di una nota dei Carabinieri e degli atti allegati, dai quali emergeva che il condannato aveva presentato un’autodichiarazione relativa all’attività lavorativa corredata da un modello di comunicazione obbligatoria, la cui corrispondenza era stata accertata in riferimento a un rapporto di lavoro tra la ditta e altra persona. Il Tribunale riteneva insussistente l’assunzione dichiarata e valutava la gravità dei comportamenti, l’insensibilità alle istanze rieducative e l’assenza di ravvedimento come ragioni della revoca. Il condannato ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava l’inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata valutazione delle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata, lamentando che il Tribunale si fosse limitato a un mero “copia-incolla” del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che nell’ordinanza impugnata si rinviene una motivazione complessivamente esauriente in senso contrario al contenuto delle osservazioni difensive, con rigetto implicito degli argomenti ivi devoluti.
Il provvedimento, infatti, non soltanto tratteggia la personalità del condannato ed evidenzia le ragioni che rendono incompatibile la prosecuzione della misura, ma prende atto e confuta specificamente la linea difensiva, segnalando le incongruenze della documentazione prodotta a corredo di quella attestante il rapporto di lavoro ritenuto fittizio dal giudice.
Quanto alla tempestività del deposito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l’udienza previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Tale inosservanza, pur non essendo assistita da una sanzione di nullità espressa, integra comunque la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio, come affermato da Sez. 1, n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, Mellassi Kamal, Rv. 274995, nonché da Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768 e Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il provvedimento impugnato attribuisce efficacia decisiva alla nota dei Carabinieri e agli atti allegati, relativi a comportamenti ritenuti, con ragionamento immune da illogicità manifesta, incompatibili con la prosecuzione della misura da pochissimo tempo in atto, a prescindere dall’effettiva falsità del certificato esibito. Inoltre, il Tribunale ha valutato l’accertato mancato svolgimento dell’attività lavorativa con ragionamento in fatto, non rivedibile nei limiti del giudizio di legittimità.
La Corte ha escluso il contrasto con l’indirizzo secondo cui (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Rv. 221339) la presentazione di denunce e querele nei confronti di soggetti sottoposti all’affidamento non legittima l’adozione del provvedimento di cessazione delle misure alternative, previsto solo nell’ipotesi di sopravvenienza di un titolo di privazione della libertà incompatibile con il beneficio in corso ai sensi dell’art. 51-bis Ord. pen., ma può dare luogo a revoca ove si accerti un comportamento dell’affidato contrario alla legge o incompatibile con le finalità del trattamento. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.