Investimento del pedone sulle strisce: responsabilità del conducente e doppia conforme (Cass. pen. Sez. IV n. 41457 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce zebrate o nelle loro immediate vicinanze. Per escludere la responsabilità del conducente è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, da sola sufficiente a produrlo. La concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. presuppone che un contributo causale esterno alla condotta del conducente risulti provato, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva. Nel giudizio di legittimità, la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 09.06.2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con sospensione condizionale della pena e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
All’imputato era stato ascritto di avere cagionato il decesso di un pedone, per colpa generica e specifica, alla guida del proprio furgone, investendolo mentre attraversava la sede stradale in corrispondenza delle strisce pedonali. La Corte territoriale ha rigettato l’appello, escludendo profili di concorrente responsabilità del pedone e la concedibilità dell’attenuante invocata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo l’erronea valutazione della prova e la violazione dell’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla premessa che, vertendosi in una fattispecie di doppia conforme in punto di responsabilità, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda secondo il tradizionale insegnamento di legittimità. Richiama quindi il principio per cui il giudice di legittimità, ai fini della congruità della motivazione, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che confluiscono in un risultato organico e inscindibile.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché integralmente versato in fatto e meramente reiterativo di censure già proposte in appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica. La Corte ricorda che è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il controllo sulla motivazione è circoscritto all’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, all’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni, restando esclusa ogni rivalutazione nel merito delle risultanze processuali.
Nel merito, le censure sulla ricostruzione del sinistro si fondano sulla versione dell’imputato, secondo cui il pedone non sarebbe stato tempestivamente avvistabile per la presenza di un veicolo parcheggiato in prossimità delle strisce. I giudici di merito hanno però rilevato che tale elemento è rimasto sfornito di riscontro probatorio, mentre l’ipotesi accusatoria è stata confermata dalle dichiarazioni di un testimone oculare e dell’operante intervenuto. La condotta di colpa specifica è stata ravvisata nella violazione dell’art. 141 cod. strada, dell’art. 40, comma 11, cod. strada e dell’art. 191, comma 1, cod. strada.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il conducente deve mantenere una velocità moderata in prossimità degli attraversamenti, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle immediate vicinanze. Ne deriva che per escludere la responsabilità occorre una condotta del pedone qualificabile come causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.
Le considerazioni sul primo motivo si riverberano sul secondo, ritenuto infondato: esclusa l’inserzione di elementi esterni nel meccanismo causale dell’incidente, non sussistono i presupposti per l’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., avendo il pedone attraversato regolarmente le strisce, adeguatamente segnalate e visibili. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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