Necessità di motivazione nel diniego di colloqui per l’affidato in prova e ricorribilità del provvedimento (Cass. pen. n. 15632/2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., per violazione di legge. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di rigetto di colloqui dei detenuti non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente o apparente. Il giudice che rigetta l’istanza di colloqui tra una persona affidata in prova al servizio sociale e il coniuge detenuto deve fornire una motivazione che dia conto delle ragioni specifiche del diniego, non potendo limitarsi a richiamare genericamente lo stato di sottoposizione alla misura alternativa, che non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico all’esercizio del diritto ai colloqui.
Il Fatto
La ricorrente, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, aveva richiesto al Magistrato di sorveglianza di Bari di essere autorizzata a svolgere colloqui presso la Casa circondariale di Bari con il proprio marito, ivi detenuto. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta, ritenendo non «opportuno il contatto con il coniuge finché perduri lo stato di affidata della condannata».
Avverso tale decreto, la ricorrente aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, deducendo la violazione del diritto all’unità familiare, del principio di eguaglianza e del principio rieducativo, e lamentando che la sola condizione di affidata in prova non poteva costituire un motivo ostativo, in via generale e astratta, all’esercizio dei rapporti familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha preliminarmente affermato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura. Ha, altresì, precisato che, nel caso di specie, il reclamo era stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha, quindi, esaminato il merito del diniego, rilevando che il provvedimento impugnato era privo di qualsiasi ragione motivazionale, limitandosi a giustificare il rigetto con il generico riferimento allo stato di affidamento in prova della ricorrente, senza indicare le ragioni specifiche per le quali il contatto con il coniuge detenuto fosse ritenuto non opportuno. Ha sottolineato che la condizione di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico all’esercizio del diritto di mantenere le relazioni familiari, e che il giudice di sorveglianza era tenuto a valutare in concreto l’istanza, bilanciando le esigenze di sicurezza e di trattamento con il diritto del condannato a coltivare i legami affettivi. La mancanza di una specifica motivazione sul punto integra un vizio di motivazione apparente, che rende illegittimo il provvedimento. La Corte ha, pertanto, annullato il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio di sorveglianza di Bari per un nuovo esame, in conformità ai principi enunciati.
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