Produzione di materiale pedopornografico: competenza nel luogo di ricezione (Cass. pen. Sez. I n. 38196 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei delitti di produzione di materiale pedopornografico realizzati mediante induzione del minore alla auto-produzione e all’invio delle immagini, la condotta dell’utilizzatore si consuma nel luogo in cui il materiale perviene nella piena disponibilità dell’agente, e non in quello in cui il minore ha materialmente realizzato le immagini né in quello in cui ne ha digitato l’invio. Il criterio dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. va pertanto riferito al momento della ricezione, poiché solo allora si perfeziona il risultato perseguito dall’agente. La competenza territoriale si determina di conseguenza in favore del giudice del luogo di ricezione, coincidente con la residenza dell’imputato.

Il Fatto

Con richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero contesta all’imputato i reati di cui agli artt. 600-ter e 602-ter, comma 5, cod. pen., per aver indotto due minori infra-dodicenni, tramite social network, a inviargli immagini a contenuto sessuale, integrando la produzione e la tentata produzione di materiale pedopornografico.

Il GUP del Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione delle parti, si dichiara incompetente per territorio in favore del GUP del Tribunale di Venezia, individuando il locus commissi delicti nel luogo di produzione delle immagini. Investito degli atti, il GUP di Venezia solleva a sua volta conflitto negativo di competenza, ravvisando la consumazione nel luogo in cui il materiale è stato materialmente creato, e trasmette gli atti alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, verificata l’ammissibilità del conflitto, affronta la questione della individuazione del locus commissi delicti nel reato di produzione di materiale pedopornografico realizzato tramite richieste al minore. La contestazione più grave descrive una ipotesi di auto-produzione da parte della stessa minore, sollecitata dall’imputato con lusinghe e poi con minacce.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 600-ter, comma 1, cod. pen. presuppone la diversità tra autore della condotta e soggetto ripreso, sicché l’auto-produzione del minore non è di per sé produzione penalmente rilevante (Sez. III n. 11675 del 18.02.2016 e Sez. III n. 34357 dell’11.04.2017). Il Collegio valorizza, tuttavia, il principio delle Sezioni Unite n. 4616 del 28.10.2021, dep. 2022, che già aveva ripreso Sezioni Unite n. 51815 del 31.05.2018.

Secondo tale orientamento, centrale è la nozione di utilizzazione del minore, che evoca la strumentalizzazione e la riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali altrui, e che richiede la verifica di una condizione di asservimento per un vantaggio altrui. Il consenso del minore non assume valenza esimente, presumendosi determinato dall’abusività della condotta dell’adulto.

Su queste premesse la Corte conclude che la condotta contestata integra una utilizzazione della minore, consistita nell’induzione a mettere a disposizione il materiale auto-prodotto. La consumazione non si colloca né nel luogo di realizzazione delle immagini, né in quello del loro invio, ma nel momento in cui le pressioni dell’utilizzatore gli fanno conseguire il risultato auspicato, con la ricezione del materiale e il suo transito nella piena disponibilità dell’agente. Il reato si è dunque consumato presso l’abitazione di residenza dell’imputato, con conseguente competenza del GUP del Tribunale di Venezia, al quale gli atti vanno trasmessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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