Nomina difensore persona offesa non impedisce costituzione parte civile (Cass. pen. Sez. II n. 1796 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina di un difensore effettuata dalla persona offesa al fine di presentare la querela opera al di fuori del processo e non preclude la nomina di un diverso difensore per la costituzione di parte civile. Non è necessaria la revoca o la rinuncia del primo difensore, poiché l’art. 24 disp. att. cod. proc. pen., nel sanzionare l’inefficacia della nomina del difensore in eccedenza, richiama distintamente gli artt. 96, 100 e 101 cod. proc. pen. e distingue la persona offesa dalla parte civile. Il principio di immanenza della nomina difensiva, fissato dall’art. 76 cod. proc. pen. per la parte civile e riconosciuto dall’art. 107 cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato, non si estende alla nomina compiuta dalla persona offesa prima dell’esercizio dell’azione penale. Ne consegue la validità della procura speciale autenticata dal secondo difensore. Anche intervenuta la prescrizione, il giudice di appello è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito secondo la regola dell’ogni ragionevole dubbio: il mero richiamo, in astratto, al criterio civilistico del più probabile che non non determina annullamento se la motivazione soddisfa in concreto tale regola.
Il Fatto
La persona offesa presentava denuncia-querela nominando a tal fine un difensore di fiducia. In occasione dell’udienza di primo grado, un diverso difensore depositava, in nome e per conto dell’interessato, l’atto di costituzione di parte civile, con procura speciale rilasciata dallo stesso soggetto e con sottoscrizione autenticata dal secondo difensore. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato di truffa. La Corte di appello, in riforma, dichiarava non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità della costituzione di parte civile per essere stata effettuata da un difensore privo di legittimazione, essendo il primo nominato in occasione della querela e mai revocato. Con un secondo motivo censurava l’applicazione, da parte della Corte di appello, della regola civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell’oltre ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la vicenda processuale e conferma che la persona offesa aveva nominato un difensore al momento della querela, senza che risultasse alcun atto di revoca o rinuncia, e che il secondo difensore aveva depositato la costituzione di parte civile con procura speciale autenticata.
Il ricorrente sosteneva che la parte civile possa avvalersi di un solo difensore e che la nomina in eccedenza sia priva di effetto ai sensi dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente invalidità della procura. La Corte respinge la tesi muovendo dalla distinzione tra persona offesa e parte civile: la prima è nozione sostanziale e indica il soggetto che subisce l’aggressione al bene giuridico protetto; la seconda è nozione prettamente processuale e individua chi interviene dopo l’esercizio dell’azione penale per far valere una pretesa risarcitoria.
La Corte valorizza il dato testuale dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen., che nel sanzionare l’inefficacia del difensore nominato in eccedenza richiama separatamente gli artt. 96, 100 e 101 cod. proc. pen., dedicati rispettivamente all’imputato, alle altre parti private e alla persona offesa, così distinguendo parte civile e persona offesa. Da tale distinzione deriva che la nomina del difensore da parte della persona offesa produce effetti soltanto fuori dal processo e non impedisce la nomina di un diverso difensore per la fase processuale.
Il principio di immanenza invocato dalla difesa non è pertinente: esso è fissato dall’art. 76 cod. proc. pen. con riguardo alla costituzione di parte civile e, per il difensore dell’imputato, dall’art. 107 cod. proc. pen., in entrambi i casi in ambito processuale. Non può quindi riferirsi al difensore nominato dalla persona offesa prima dell’esercizio dell’azione penale, al solo fine di presentare querela.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, intervenuta la prescrizione, il giudice di appello con parte civile presente deve valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie. La Corte di appello aveva in astratto enunciato la regola del più probabile che non, ma la motivazione ne soddisfa in concreto la regola dell’ogni ragionevole dubbio: i giudici hanno esaminato tutti gli elementi costitutivi della truffa, soffermandosi su induzione in errore, artificio, ingiusto profitto e danno. La censura, limitandosi a rilevare l’erronea enunciazione di principio senza confrontarsi con i reali contenuti della motivazione, non dimostra la violazione dedotta. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 24 c.p.p. – Decisioni del giudice di appello sulla competenza
- Art. 76 c.p.p. – Costituzione di parte civile
- Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 101 c.p.p. – Difensore della persona offesa
- Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore