Associazione per narcotraffico: ruolo apicale e prova del vincolo permanente (Cass. pen. Sez. VI n. 41482 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico occorrono tre elementi: un gruppo i cui membri siano consapevolmente aggregati per una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il fine illecito comune, con l’impegno ad apportarli anche in futuro; l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Il profilo organizzativo, pur se rudimentale, è elemento indispensabile, perché conferisce al sodalizio quella perdurante offensività su cui si fonda la punizione. La costituzione dell’associazione non coincide con il mero accordo dei compartecipi, ma con la nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione: è in tale elemento il discrimine rispetto al concorso nel reato-fine. La prova del vincolo permanente può essere desunta da facta concludentia e anche il coinvolgimento in un solo reato-fine integra l’elemento oggettivo della partecipazione, quando le connotazioni della condotta rivelino un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale del sodalizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di due imputati per reati in materia di stupefacenti: al primo, le pene per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati in più capi; al secondo, la pena per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto tre motivi: l’errata individuazione della propria voce nelle conversazioni intercettate; l’insussistenza della affectio societatis e del ruolo di promotore, oltre al difetto di giurisdizione italiana su due capi; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ha lamentato l’omessa valutazione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie associativa muovendo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato: Sez. 4 n. 44183 del 2013 e Sez. 1 n. 10758 del 2009 sui requisiti strutturali del sodalizio; Sez. 6 n. 27433 del 2017 sul discrimine tra associazione e concorso; Sez. 3 n. 47291 del 2021, Sez. 5 n. 8033 del 2012 e Sez. 4 n. 25471 del 2007 sulla prova per facta concludentia; Sez. 3 n. 9459 del 2016, Sez. 6 n. 1343 del 2016 e Sez. 1 n. 43850 del 2013 sull’idoneità del coinvolgimento in un solo reato-fine.

Il primo motivo è inammissibile perché si risolve in censure di merito, di contenuto confutativo, inidonee a evidenziare i vizi dedotti. La sentenza impugnata ha argomentato in modo adeguato sull’individuazione del ricorrente, valorizzando il rinvenimento nella sua disponibilità dell’utenza telefonica monitorata, e ha valutato l’attendibilità delle conclusioni dei periti unitamente ai riscontri delle intercettazioni, dei verbali di arresto e di sequestro. Quanto alla sentenza di condanna emessa in altro procedimento, il ricorrente non si confronta con il rilievo principale dei giudici di merito, che avevano evidenziato l’utilizzo della medesima scheda telefonica, sia pure con diverso alias.

Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, applicando le coordinate ermeneutiche richiamate, ha argomentato sia sull’esistenza di un’organizzazione, sia pure rudimentale, sia sul ruolo apicale del ricorrente, valorizzando la continuità dei rapporti tra il ricorrente e i sodali, la direzione delle operazioni di importazione, la gestione dei viaggi dei corrieri con acquisto dei biglietti e rete di supporto all’estero, nonché il coordinamento delle comunicazioni con i corrieri tramite ricariche delle schede.

La censura sul difetto di giurisdizione è generica e reiterativa: la Corte territoriale, applicando l’art. 6 cod. pen., ha rigettato la doglianza rilevando che parte della condotta si è svolta in Italia, ove l’importazione è stata commissionata e il viaggio dei corrieri programmato e organizzato. Anche la doglianza sulla responsabilità per i capi richiamati è generica, poiché la sentenza impugnata ha confermato la colpevolezza per ciascun reato, evidenziando il contributo causale.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittorio e fondato sugli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti (Sez. 5 n. 43952 del 2017; Sez. 2 n. 23903 del 2020), potendo il giudice esaminare anche un solo elemento.

Il ricorso del secondo imputato è inammissibile perché aspecifico, privo di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di congrui riferimenti alla motivazione impugnata. Ne seguono le condanne alle spese processuali e, per il secondo, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la buona fede (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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