L’abitualità del comportamento esclude l’art. 131-bis cod. pen. anche per fatti successivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5614 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il comportamento abituale, ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, ricorre quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre a quello per cui si procede; il giudice può considerare, a tal fine, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti già sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La valutazione dell’abitualità può inoltre fondarsi su illeciti commessi anche successivamente al reato oggetto del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14/11/2024, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto un duplice profilo: la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, n. 4, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva denegato la configurabilità della causa di non punibilità evidenziando l’elemento ostativo dell’abitualità del comportamento, desunta dal curriculum penale dell’imputato, caratterizzato da condanne recentissime in materia di stupefacenti (anni 2022-2023) e da due precedenti specifici per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (anni 2017 e 2018).
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello in esame. La Corte ha precisato che tale valutazione può essere compiuta facendo riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla cognizione del giudice, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen., nonché a fatti commessi anche successivamente al reato per cui si procede.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, in quanto è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’assenza di elementi positivi a tal fine, non essendo più l’incensuratezza, da sola, idonea a giustificarne la concessione. In relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha rilevato che la valutazione negativa era fondata sulla gravità dell’evento dannoso prodotto dalla condotta, espressione di attività illecita inserita in ambienti criminali dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
La Corte ha infine ricordato che, in tema di stupefacenti, alla qualificazione del fatto come lieve entità non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro perseguito o conseguito, sia la gravità dell’evento. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto