Favoreggiamento personale e concorso esterno: criteri distintivi nell’aiuto al capo mafioso latitante (Cass. pen. Sez. VI n. 41479 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro l’associazione di tipo mafioso, la condotta di chi, consapevole del ruolo apicale del soggetto agevolato, presti a un capo latitante un aiuto episodico e non sistematico, limitato alla persona del favorito e non accompagnato da alcun collegamento con la struttura associativa, integra il favoreggiamento personale di cui all’art. 378, comma 2, cod. pen., aggravato dall’agevolazione mafiosa, e non il concorso esterno nel sodalizio. Il discrimine va ricercato nel quomodo del contributo: nel favoreggiamento rileva l’aiuto volto a eludere le investigazioni o le ricerche, purché non si traduca in un sostegno sistematico alla struttura criminale e in sinergia con gli altri associati. La mancanza di sistematicità, l’occasionalità delle condotte e la loro limitazione al singolo sodale escludono la configurabilità del concorso eventuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena di tre imputati e, per uno di essi, aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come concorso esterno nell’associazione mafiosa nel delitto di favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa. Il contributo accertato consisteva nell’aver consentito a un capo di famiglia latitante, in due occasioni, di tenere riunioni all’interno di un locale adibito a falegnameria, curandone la riservatezza, e nell’averlo accompagnato con la propria auto per le ordinarie incombenze.

Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, alla utilizzabilità degli atti di captazione, al riconoscimento delle aggravanti mafiose e alla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal criterio distintivo elaborato dalle Sezioni Unite n. 16 del 1994, per cui il concorrente esterno è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa, mentre il partecipe agisce nella fisiologia quotidiana del sodalizio. Il contributo dell’esterno deve essere significativo e determinante per la sopravvivenza dell’associazione, apportato nei momenti di particolare difficoltà.

La Corte richiama i criteri di discrimine già elaborati in materia. Risponde di concorso esterno, e non di favoreggiamento, chi, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo per eludere le indagini, ma un apporto alla capacità operativa del gruppo, alla sua conservazione e alla realizzazione di future imprese criminali. Integra invece il favoreggiamento personale la condotta sorretta dall’intenzione di aiutare il partecipe a sottrarsi alle ricerche, senza volontà di prendere parte, con animus socii, all’azione criminosa.

Ne deriva che, quando l’aiuto previsto dall’art. 378 cod. pen. è prestato al sodale senza alcun altro collegamento con l’associazione, non è consentito ipotizzare il concorso nel reato associativo. Rileva, in senso opposto, l’operare sistematico con gli associati al fine di depistare le indagini, che fornisce un contributo concreto alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio.

Nel caso esaminato il contributo è risultato non sistematico, circoscritto a specifici episodi, privo di collegamento con la struttura e non esteso ad altri sodali: la riqualificazione operata dai giudici di merito è dunque corretta. Né esclude il dolo la prospettata situazione di soggezione, non allegata nei caratteri dello stato di necessità. È invece fondata la censura sulla dosimetria: la pena, superiore alla media edittale per effetto dell’aumento massimo disposto per l’aggravante, difetta di motivazione idonea a rendere intelligibile l’esercizio della discrezionalità. Per un altro imputato la Corte ha inoltre rilevato una non consentita reformatio in peius nell’aumento per la continuazione, rideterminando la pena e dichiarando irrevocabile l’accertamento di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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