Sequestro preventivo, interesse a impugnare solo se il bene non è pubblico (Cass. pen. Sez. III n. 41520 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, o che ne conferma l’applicazione, spetta solo a chi vanti un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa conseguente al dissequestro. Tale interesse non sussiste quando l’indagato non disconosce la natura pubblica del bene, limitandosi a contestarne la riconduzione al demanio marittimo anziché a un diverso demanio statale: l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse discende dal carattere pubblico dell’area, che esclude in radice ogni possibilità di agire per la finale restituzione di quanto in sequestro.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, investito dell’istanza nell’interesse di un’indagata, rigettava con ordinanza del 02.07.2025 la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo adottato dal Gip del medesimo tribunale. Il provvedimento era stato disposto su un’area demaniale in relazione al reato di cui all’art. 1161 r.d. n. 327 del 1942.
Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al fumus del reato, con contestazione dell’attribuzione dell’area al demanio marittimo sulla base dei dati catastali trasfusi nel SID e con ricadute sulla configurabilità del dolo; e la carenza o apparenza di motivazione sul periculum, avendo il tribunale richiamato la sola lettera dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della legittimazione e dell’interesse ad impugnare. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché la ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla propria proprietà ma si limita a distinguere tra carattere genericamente pubblico e più specificamente marittimo del bene, senza disconoscerne la qualità pubblica. La stessa difesa, nel ricorso, precisava di non avere mai sostenuto che l’area non fosse demaniale, contestandone esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo e l’associazione al diverso demanio dello Stato.
Il carattere pubblico dell’area esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. La Corte ribadisce il principio per cui vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale, o che ne confermi l’applicazione, solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame purché vanti un interesse concreto ed attuale, che va individuato nella restituzione della cosa conseguente al dissequestro (cfr. Sez. V n. 52060 del 30.10.2019, Rv. 277753 e Sez. V n. 22231 del 17.03.2017, Rv. 270132).
Non soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite, richiamata mediante informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta all’udienza del 25 settembre 2025, per la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: nel caso in esame nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
Sulla base di tali considerazioni la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione di ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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