Utilizzabilità della memoria difensiva civile e travisamento della prova nella bancarotta dell’extraneus (Cass. pen. Sez. 5 n. 14963 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l’inutilizzabilità di un atto processuale senza chiarire l’incidenza dell’eventuale eliminazione di quell’elemento sul complessivo compendio indiziario, secondo la logica della c.d. “prova di resistenza”. La memoria difensiva depositata nel giudizio civile è acquisibile nel processo penale quale documento ex art. 234 cod. proc. pen., indipendentemente dalla sottoscrizione dell’imputato, e non assume natura confessoria se utilizzata come mero elemento di riscontro. L’ordinanza cautelare civile non viola l’art. 238-bis cod. proc. pen. quando non è assunta quale prova del fatto ma solo richiamata come argomento convergente. In tema di doppia conforme di condanna, il travisamento della prova è deducibile solo nei ristretti limiti del richiamo a dati non esaminati o valutati difformemente dal giudice di appello. Nel concorso di persone, ciascun compartecipe risponde del fatto comune nei limiti dell’apporto consapevolmente prestato all’intera operazione distrattiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna alla pena sospesa di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 110, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 1, r.d. n. 267/1942), quale extraneus concorrente. All’imputato era contestato di aver concorso, nella qualità di socio e consigliere delegato uscente, nella distrazione di somme della società dichiarata fallita: la provvista di un mutuo ipotecario di 1.900.000 euro era stata in gran parte utilizzata dall’amministratore subentrante per acquistare le quote dei soci uscenti, con la percezione, da parte del ricorrente, di assegni per 750.000 euro.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’illegittimo utilizzo probatorio della memoria difensiva civile e dell’ordinanza emessa in sede di reclamo; il travisamento della prova in relazione a due elementi documentali; l’erronea commisurazione della pena all’intero importo distratto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il primo motivo, osservando che la parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali ha l’onere di chiarire l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento sul compendio indiziario già valutato, secondo la logica della c.d. prova di resistenza: gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se le residue risultanze giustificano l’identico convincimento. Nel caso di specie tale onere non era stato assolto.
La censura è stata comunque ritenuta infondata. La memoria difensiva depositata nel procedimento civile cautelare era legittimamente acquisibile quale documento ex art. 234 cod. proc. pen., liberamente apprezzabile nel suo contenuto rappresentativo, senza che rilevasse la mancata sottoscrizione dell’imputato, non essendo stata utilizzata né quale documento proveniente dall’imputato ex art. 237 cod. proc. pen., né quale confessione in senso tecnico. Quanto all’ordinanza cautelare, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. (che concerne le sentenze penali irrevocabili), poiché essa era stata richiamata non come prova del fatto accertato ma come elemento argomentativo convergente nella lettura della memoria.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato, alla luce del principio per cui, in presenza di doppia conforme di condanna, il vizio di travisamento è deducibile solo nei limiti in cui il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o li abbia valutati in modo difforme. La censura si risolveva, in larga parte, nella prospettazione di una lettura alternativa di dati già esaminati dai giudici di merito. Quanto al prospetto delle spese di istruttoria, la doglianza non era decisiva, essendo stato quel documento considerato come elemento di riscontro aggiuntivo; quanto alle dichiarazioni rese al curatore, la sintesi operata dalla Corte d’appello non deformava il significato essenziale della prova, che attestava la consapevole partecipazione all’incontro con il funzionario bancario e la conoscenza che il mutuo sarebbe servito al pagamento delle quote.
La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo: accertata la consapevole adesione al programma unitario di destinare 1.500.000 euro al pagamento delle cessioni, la gravità del fatto poteva essere commisurata all’intera operazione distrattiva, senza limitarsi all’importo materialmente incassato dal singolo compartecipe. Il riferimento alla somma di 1.700.000 euro, contenuto in un passaggio della sentenza impugnata, integrava un mero lapsus calami, inidoneo a inficiare la tenuta della decisione. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.