Omicidio volontario e dolo d’impeto: la compressione toracica prova l’animus necandi (Cass. pen. Sez. I n. 41522 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio, il dolo diretto e la volontarietà dell’evento morte si desumono dalle modalità dell’azione, complessivamente valutate. La compressione del torace della vittima, tenuta supina e schiacciata contro il piano calpestabile, protratta per diversi minuti fino all’arresto cardiocircolatorio, integra l’animus necandi ed esclude la diversa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Le lesioni alle regioni mandibolari e al collo, compatibili con l’afferramento della testa e la forzata immobilizzazione, sono incompatibili con un tentativo di rianimazione. La causale del delitto non supplisce di per sé alle lacune probatorie, ma svolge ruolo catalizzatore degli indizi quando questi, valutati globalmente, siano gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il delitto di omicidio, aggravato dall’avere agito contro la persona stabilmente convivente. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena è stata fissata in ventuno anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, suffragata dalla perizia medico-legale, l’imputato, dopo una lite all’interno del camper dove conviveva con la vittima, l’aveva colpita con calci e pugni e, trascinata all’esterno, l’aveva trattenuta per la gola e compressa con le ginocchia sul torace, causando lo sfondamento anteriore della gabbia toracica. La donna era deceduta senza ricevere soccorso. Il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi, tra cui l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in carcere, il vizio di valutazione della prova indiziaria e l’erronea qualificazione del fatto, che la difesa assumeva preterintenzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Quanto alle intercettazioni dei colloqui in carcere, il Collegio ha ribadito che l’assoluta indispensabilità delle captazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, richiesta dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., è rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, censurabile in legittimità solo per manifesta illogicità. Ha richiamato sul punto l’orientamento di Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Licenziato, Rv. 274900. Inoltre, poiché lo stesso ricorrente aveva ammesso il contenuto di scarso interesse investigativo dei dialoghi, ha ricordato l’onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di indicare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario, secondo Sezioni Unite n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416.

La Corte ha poi escluso che la sala colloqui del penitenziario sia assimilabile alla privata dimora: essa resta nella piena disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, cui solo compete lo ius excludendi alios. Ha richiamato Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241228 e Sez. 6, n. 36273 del 23/02/2004, Agate, Rv. 229808. Ne ha tratto l’irrilevanza, e comunque la manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.

Nel merito della prova, il Collegio ha confermato che il compendio indiziario possiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la sentenza impugnata ha proceduto a una valutazione unitaria e globale, non atomistica, degli elementi. Ha richiamato Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024 Ud., Rossitto, Rv. 286492 e Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441, ribadendo che la critica parcellizzata dei singoli indizi non integra il vizio di motivazione.

La Corte ha reputato irragionevoli sia la tesi della caduta sia quella del maldestro tentativo di rianimazione, per il numero e la collocazione delle coste fratturate, anteriori e posteriori, incompatibili con un massaggio cardiaco, e per la presenza di lesioni al collo indicative dell’afferramento della testa. Ha dato atto che il movente, costituito dalla incapacità di regolazione della rabbia, rafforza la valenza degli indizi quando questi risultino convergenti, secondo Sezioni Unite n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094.

Infine, il Collegio ha escluso la preterintenzione, evidenziando la pluralità e la reiterazione delle scariche di violenza in zone vitali, la compressione del torace finalizzata a provocare la morte e il mancato soccorso. Ha richiamato il criterio distintivo tra i due reati e la recente elaborazione di Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024 Ud., dep. 08/01/2025, Rv. 287459. Le censure sull’accesso al rito abbreviato, legate all’ipotesi di una diversa qualificazione giuridica non verificatasi, sono state dichiarate prive di pregio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

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