Travisamento della prova testimoniale e prescrizione del reato contravvenzionale (Cass. pen. Sez. V n. 41628 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità soltanto quando il dato probatorio travisato od omesso presenti carattere decisivo e sia idoneo a compromettere in modo radicale la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione. Il travisamento che non incida sull’apparato argomentativo complessivo è pertanto irrilevante ai fini dell’annullamento. In tema di prescrizione, la sospensione del termine di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, non può eccedere il limite massimo consentito e non opera automaticamente per le contravvenzioni, il cui termine, ove decorso, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali limitatamente al reato estinto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 14 maggio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto aggravato di violenza privata e per la contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere, irrogando la pena di quattro mesi di reclusione e le conseguenti statuizioni civili.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo il vizio di motivazione, per l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla credibilità della persona offesa e per il travisamento della deposizione di un teste di polizia giudiziaria; con un secondo motivo deduceva la prescrizione del delitto in imputazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha esaminato congiuntamente le censure sulla responsabilità e quelle sulla prescrizione, giungendo al rigetto parziale del ricorso. Quanto alle doglianze sulla credibilità della persona offesa, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si fonda su una discrasia tra le dichiarazioni dibattimentali e il contenuto della querela. È dirimente rilevare che la querela non risulta acquisita al dibattimento a fini di prova, sicché è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 431, comma 1, cod. proc. pen.

Nel resto, il ricorrente ha prospettato un diverso apprezzamento della deposizione testimoniale, non consentito in sede di legittimità, mediante un riferimento parcellizzato alla più ampia deposizione, senza neppure denunciarne il travisamento, che parimenti non può dedursi in maniera frazionata.

La Corte ha invece ravvisato il travisamento della deposizione del teste di polizia giudiziaria, laddove la sentenza territoriale ha affermato che lo stesso avrebbe riconosciuto l’imputato e la persona offesa nel filmato in atti, dato in contrasto con la sua deposizione. Il travisamento, tuttavia, è risultato inidoneo a inficiare la motivazione, poiché l’affermazione di responsabilità si è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui è stato ravvisato il riscontro nella dinamica dell’accaduto desunta dal filmato. Tale riscontro, ha precisato la Corte, non deve costituire prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza, ma ne rappresenta il necessario completamento.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il travisamento della prova, consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, è deducibile solo se il dato travisato od omesso abbia carattere decisivo nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica. Nella specie tale decisività è stata esclusa.

Quanto alla prescrizione, i reati risultano commessi il 24 novembre 2017 e non emergono sospensioni del termine se non quella di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 21 ottobre 2022, con termine di deposito della motivazione di novanta giorni, e quella di appello il 14 maggio 2025: la sospensione ha dunque raggiunto la durata massima consentita di un anno e sei mesi. Ne deriva che il termine prescrizionale della contravvenzione, di cinque anni, è decorso prima della sentenza di appello, mentre quello del delitto di violenza privata, di sette anni e sei mesi, non è ancora decorso. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza agli effetti penali limitatamente al reato contravvenzionale, eliminando la relativa pena, rigettando il ricorso nel resto anche agli effetti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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