Violenza sulle cose e pene sostitutive: ammissibilità e limiti in appello (Cass. pen. Sez. V n. 41637 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è sufficiente che il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale, tali da rendere necessaria un’attività di ripristino. Integra l’aggravante anche un intervento diretto ad eludere la funzione di protezione per la quale la cosa è progettata, a nulla rilevando che l’alterazione prodotta sia di entità minima. In tema di pene sostitutive, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità deve provenire dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con atto che ne attesti il consenso, non essendo sufficiente la richiesta formulata dal difensore privo di procura speciale. L’imputato non può dolersi del mancato esercizio del potere officioso ex art. 545-bis cod. proc. pen. quando la richiesta non sia stata ritualmente avanzata dal soggetto legittimato.
Il Fatto
La vicenda riguarda la sottrazione di una carta di credito custodita dalla persona offesa nel portafogli, dimenticato all’interno dell’auto parcheggiata su strada pubblica, e il successivo utilizzo indebito dello strumento di pagamento. In primo grado i due imputati erano stati condannati per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Corte di appello di Bari, accogliendo uno dei motivi di impugnazione, ha riqualificato il reato di ricettazione in quello di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose, ravvisata nel forzare la portiera dell’autovettura.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi: la contestata sussistenza dell’aggravante, l’erroneo calcolo della pena e l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la nozione di violenza sulle cose elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando un orientamento consolidato (Sez. 7, n. 2067 del 2022; Sez. 5, n. 13431 del 2022; Sez. 5, n. 53984 del 2017). La violenza si realizza ogni volta che un uso di energia fisica produca un’alterazione della cosa altrui tale da richiedere un’attività di ripristino della funzionalità.
Secondo la Corte, il principio non è contraddetto nemmeno dalla sentenza n. 13070 del 2021 invocata dalla difesa, che anzi riconosce come l’effetto della violenza possa consistere in una gamma diversificata di alterazioni, comprese quelle minime. Nel caso concreto, la serratura dell’auto aveva subito un’alterazione che ne compromise il corretto funzionamento, poiché la chiave “girava con difficoltà”: un guasto, seppur limitato, sufficiente a integrare l’aggravante.
Il secondo motivo, proposto da uno solo degli imputati, è invece fondato. Nel calcolo della pena la Corte di appello ha fornito indicazioni contraddittorie sull’entità dell’aumento per continuazione: in un primo passaggio l’aumento implicito è di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, con pena finale di anni tre e mesi due di reclusione; subito dopo l’aumento è indicato in mesi sei, con pena che risulterebbe di anni tre. Su questo punto la Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, perché sia chiarita l’entità dell’aumento detentivo.
Il terzo motivo è inammissibile. La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità era stata formulata dal solo difensore, privo di procura speciale. Ai sensi dell’art. 58, comma 3, legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, le pene sostitutive possono applicarsi solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La richiesta deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 2024; Sez. 6, n. 33027 del 2023), e l’imputato non può lamentare la mancata fissazione dell’udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. quando l’istanza non sia stata ritualmente proposta (Sez. 2, n. 10641 del 2024).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.