Inammissibile il ricorso per la guida senza patente in stato di recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 2852 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze generiche e aspecifiche, già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità. In materia di guida senza patente, la mancanza in atti del provvedimento prefettizio di revoca è circostanza ininfluente quando la consapevolezza della revoca risulti dalla condanna irrevocabile per il medesimo reato, la quale integra altresì il presupposto della recidiva nel biennio. In caso di rifiuto dell’alcoltest, il personale operante non è tenuto ad avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non ricorrendo l’obbligo previsto per l’attuazione dell’accertamento. La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità della condotta, che assume rilevanza penale solo in caso di recidiva biennale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 116, comma 15, e 186, comma 7, cod. strada, in mesi 1, giorni 25 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, per fatti commessi il 24/10/2020.

L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorreva per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. strada per la mancata verifica dei presupposti normativi; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186, comma 7, cod. strada per la mancata valutazione della concreta possibilità di sottoporsi all’accertamento; vizio di motivazione per il mancato esame dei motivi di appello; violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per l’omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto l’impugnazione inammissibile, esaminando separatamente i motivi proposti. Quanto al primo motivo, relativo alla guida senza patente, il ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti del reato per la mancanza in atti del provvedimento prefettizio di revoca della patente e la mancata prova della sua conoscenza. La Corte ha osservato che la consapevolezza della revoca risultava evidente dalla circostanza che il ricorrente, già in data 19/2/2018, era stato contravvenzionato per il medesimo reato e successivamente condannato con sentenza irrevocabile del 21/6/2019, come risultante dal certificato penale. Tale condanna rendeva palese la conoscenza della revoca e integrava il requisito della recidiva nel biennio, rendendo la mancanza del provvedimento prefettizio del tutto ininfluente.

In relazione al secondo motivo, concernente il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza del rilievo, riproduttivo di doglianze già esaminate. I verbalizzanti avevano riscontrato sintomi collegati all’assunzione di alcol, circostanza che giustificava la richiesta di accertamento, ritualmente effettuata. La Corte ha aggiunto che, in caso di rifiuto, non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 33594 del 2021, secondo cui la presenza del difensore è funzionale a garantire la correttezza dell’atto solo quando questo debba essere effettivamente eseguito.

Il terzo motivo, relativo al preteso mancato esame dei motivi di appello, è stato ritenuto generico e in parte reiterativo. La Corte ha rammentato che il giudice del gravame non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che dia conto delle ragioni del convincimento, come nel caso di specie, richiamando Sez. 6, n. 49970 del 2012.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, evidenziando la pericolosità della condotta (il ricorrente percorreva il centro urbano con andatura “anomala”) e, soprattutto, la presenza dell’elemento ostativo della condotta abituale, richiamando Sez. 4, n. 28657 del 2024, secondo cui la causa di non punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, che assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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