Parte civile può impugnare il proscioglimento per prescrizione onde ottenere la riqualificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 30602 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile è legittimata, ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, non limitando la norma il novero delle sentenze impugnabili. La legittimazione e l’interesse ad impugnare sono condizioni distinte e non sovrapponibili. L’interesse deve essere concreto e attuale e va valutato sulla base della prospettazione del ricorrente, non della fondatezza della censura. Sussiste l’interesse della parte civile a contestare la riqualificazione giuridica del fatto quando da essa derivi una pronuncia di prescrizione, poiché la diversa qualificazione incide sull’esistenza e sulla struttura del diritto al risarcimento: chi è vittima del reato ne è titolare, chi concorre nel reato no.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la sentenza di primo grado che dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli imputati in ordine ai reati di falso (capo A) e truffa (capo B) e, quanto al capo C, dopo aver riqualificato l’originaria concussione in induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità ex art. 319-quater cod. pen., aveva ravvisato la prescrizione.
Le parti civili, destinatarie delle condotte del capo C, avevano proposto appello. La Corte di appello lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse, quanto ai capi A e B perché estinti prima della sentenza di primo grado, e quanto al capo C perché la parte civile non potrebbe impugnare per sollecitare una diversa qualificazione giuridica del fatto. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., che abilita la parte civile a impugnare, ai soli effetti civili, anche la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La nozione di sentenza di proscioglimento va desunta dalla Sezione I del capo II del titolo III del libro VII del codice di rito, e in essa rientra la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ex art. 531 cod. proc. pen.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che ha riconosciuto l’interesse della parte civile a impugnare anche sentenze prive di efficacia preclusiva sul giudizio civile, proprio per non disperdere le prove raccolte e per ragioni di economia processuale. In questa linea si colloca Sez. Un. n. 28911 del 2019, Massaria, che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.
La Corte distingue quindi legittimazione e interesse: la prima attiene alla riconosciuta facoltà di impugnare, il secondo alla concreta utilità che l’accoglimento arrecherebbe. L’interesse deve essere concreto e attuale e va valutato sulla base della prospettazione del ricorrente, non della fondatezza della censura.
Quanto ai capi A e B, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse: i fatti non coinvolgono direttamente le parti civili e l’impugnazione persegue solo un vantaggio indiretto e strumentale. Quanto al capo C, invece, l’interesse sussiste per un duplice ordine di ragioni: se il fatto fosse ricondotto alla concussione, il reato non sarebbe prescritto; e la riqualificazione incide sulla struttura del diritto al risarcimento, poiché chi è vittima del reato ne è titolare, mentre chi concorre nel reato non ha diritto al risarcimento.
Infine, il Collegio accoglie il ricorso della società in persona dei curatori fallimentari. La Corte di appello ha ritenuto provato il reato presupposto e ha imputato l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, qualificando i soggetti come apicali, mentre la contestazione faceva riferimento a soggetti sottoposti e dunque all’art. 7 dello stesso decreto. La sentenza è annullata con rinvio quanto ai capi C ed E.
Nota della Redazione
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